
La dichiarazione di fatti rientranti tra le cause di
esclusione non automatica rientra fra gli obblighi
dell’OE, anche su fatti risalenti, senza che l’informativa in gara
possa essere parziale. A spiegarlo è il Consiglio di
Stato con la sentenza del
27 giugno 2025, n. 5589 confermando una linea rigorosa
a tutela dei principi di fiducia, integrità e trasparenza nel nuovo
Codice dei contratti pubblici.
Omessa dichiarazione dell’OE: legittima l’esclusione dalla
gara
Il caso riguarda una procedura negoziata avviata ai sensi
dell’art. 50, comma 1, lett. c) del d.Lgs. n.
36/2023. L’operatore economico inizialmente proposto come
aggiudicatario era stato destinatario di due annotazioni
nel casellario ANAC, una attinente a risoluzione
contrattuale disposta per gravi ritardi e una revoca
dell’aggiudicazione per rifiuto di sottoscrivere il contratto.
La mancata dichiarazione di tali vicende ha condotto
all’esclusione dell’impresa ai sensi dell’art. 98, commi 3, lett.
c), 4, 5 e 7 dello stesso Codice Appalti, da cui sono scaturiti il
ricorso in
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