
Le misure di self-cleaning devono essere
valutate dall’amministrazione anche con riferimento alla
gara in corso, non potendo essere liquidate come
rilevanti solo per procedure future.
Ad affermarlo è il Consiglio di Stato, con la
sentenza
del 30 aprile 2026, n. 3381,
intervenendo su uno dei terreni più delicati della disciplina dei
contratti pubblici: il rapporto tra grave illecito
professionale e affidabilità dell’operatore
economico.
La vicenda esaminata è particolarmente significativa perché
consente di chiarire il ruolo e la portata delle misure di
self-cleaning, spesso richiamate dalle imprese escluse
come elementi a sostegno della permanenza o del reintegro nella
procedura di gara.
Esclusione per gravi illeciti professionali: il Consiglio di Stato
sul self-cleaning
Il caso affrontato dal Consiglio di Stato nasce
nell’ambito di una procedura aperta per la fornitura e gestione di
dispositivi per il rilevamento delle violazioni del codice della
strada.
La società appellante, seconda classificata, era stata esclusa
per ben tre volte nel corso della gara: la prima per
anomalia
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