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Il superbonus finisce nel redditometro – ItaliaOggi.it – Italia Oggi

ruffini

Redditometro con utilizzo anche delle spese sostenute per gli interventi edilizi, compreso il 110%. Ma se il contribuente ottiene lo sconto in fattura, l’ammontare non potrà essere considerato quale incremento patrimoniale e, quindi, utilizzato per la determinazione sintetica del reddito, stante l’assenza dell’uscita di natura finanziaria. Questo ciò che emerge dalla lettura dello schema di decreto da adottare, ai sensi del comma 5, dell’art. 38 del dpr 600/73, contenente i parametri da utilizzare per l’accertamento basato sul noto «redditometro» (si veda, ItaliaOggi, 11/06/2021).

Si evidenzia, innanzitutto, che con tale metodo di accertamento, l’Agenzia delle entrate può determinare, sinteticamente, il reddito complessivo di un contribuente, ma persona fisica, utilizzando elementi indicativi della capacità contributiva, rappresentati da specifiche tipologie di spesa sostenute nel periodo d’imposta.

Naturalmente, resta possibile fornire la prova contraria a cura del contribuente, sostenendo che le stesse sono state sostenute grazie a proventi non imponibili e dal risparmio effettuato nel corso del tempo. Lo schema di decreto prevede che le relative disposizioni siano applicabili alla determinazione sintetica dei redditi e dei maggiori redditi relativi ai periodi d’imposta a decorrere dal 2016; la detta decorrenza è in linea con l’abrogazione, grazie al comma 2 dell’art. 10 del dl 87/2018 del precedente decreto del 16/09/2015, contenente le regole per la determinazione sintetica del reddito, a partire dai periodi d’imposta successivi al 31/12/2015.

Fino a qui nessuna novità, fatta salva la riproposizione del metodo ma dalla lettura della bozza di provvedimento e, soprattutto, dagli allegati allo stesso emerge che della possibile quota, relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente, imputabile al periodo di imposta sotto analisi fanno parte anche gli interventi edilizi, sia di manutenzione ordinaria che di manutenzione straordinaria.

È estremamente chiaro che in presenza dell’introduzione di una detrazione maggiorata del 110%, che si aggiunge a quella ordinaria anche per l’acquisto, per esempio, degli elettrodomestici, i contribuenti sono spinti ad effettuare tali lavori, al fine di beneficiare dei bonus (risparmio energetico, ristrutturazione, sisma bonus, 110% quant’altro). Dalla tabella «A» si rilevano, tra gli elementi indicativi della capacità contributiva, quelli relativi alla manutenzione ordinaria e quella per l’acquisto di elettrodomestici e arredi, il primo elemento attribuibile anche in modo induttivo con la spesa media Istat, ma tra gli investimenti, che sono utilizzati nel metodo sintetico quale incremento patrimoniale, si riscontra la voce relativa alla manutenzione straordinaria delle unità abitative; di fatto, le spese sostenute e agevolate del 50%, del 65%, del 70% (o del 75%) e dell’80% (o dell’85%) aventi ad oggetto ristrutturazione edilizia, risparmio energetico, anche nella misura maggiorata del 110% e sisma bonus.

Quindi, analizzando la bozza, le manutenzioni ordinarie (il costo, per esempio di una imbiancatura) parteciperanno alla determinazione del reddito sintetico come spese determinante ai fini della capacità contributiva, alla stessa stregua dell’acquisto degli elettrodomestici, mentre gli interventi di manutenzione straordinaria, come quella maggiorata del 110%, saranno considerati come incrementi patrimoniali che si presumono sostenuti (uscita finanziaria), salvo prova contraria, vengono imputati quale maggior reddito per intero nell’anno della loro esecuzione, al netto dei disinvestimenti effettuati nell’anno dell’acquisto e dei disinvestimenti netti dei quattro anni precedenti.

Naturalmente, il contribuente potrà anche dimostrare di aver ottenuto finanziamenti ponte per eseguire i lavori di natura straordinaria sull’unità immobiliare, che impatteranno, quali elementi di capacità contributiva, nella misura delle quote pagate nel corso del periodo d’imposta considerato.

È altrettanto chiaro, quindi, che in caso di ottenimento dello sconto sul corrispettivo, ai sensi dell’art. 121 del dl 34/2020, non realizzandosi alcuna uscita finanziaria (ma il ragionamento potrebbe estendersi anche alla cessione del credito), il contribuente potrà fornire, quale prova contraria, la documentazione (fatture e comunicazione dell’opzione) atta a dimostrare l’assenza di una uscita monetaria, sebbene l’art. 4 preveda, a salvaguardia del contribuente, la facoltà di dimostrare che il finanziamento delle spese sia avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti, da redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, che le spese attribuite sono di diverso ammontare o che la quota di risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata negli anni precedenti.

© Riproduzione riservata

Source: italiaoggi.it

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