
Una legge regionale sulle aree idonee per gli impianti FER può
essere considerata superabile da un Ministero anche se è ancora
formalmente vigente? La necessità di accelerare la transizione
energetica consente all’amministrazione statale di ritenere non
applicabile una disciplina regionale ritenuta in contrasto con il
quadro normativo nazionale? E cosa succede quando, all’interno di
un procedimento di VIA, Stato e Regione arrivano a conclusioni
diverse sulla stessa disciplina delle aree idonee?
Sono questioni che stanno emergendo sempre più spesso nei
procedimenti relativi agli impianti da fonti rinnovabili,
soprattutto dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 199/2021 e dopo
l’avvio, da parte delle Regioni, di discipline territoriali
dedicate all’individuazione delle aree idonee e non idonee
all’installazione degli impianti FER.
Sull’argomento è intervenuta la Corte Costituzionale con la
sentenza n.
88 del 25 maggio 2026, che richiama un principio che
incide non soltanto sui procedimenti di VIA, ma più in generale sul
rapporto tra amministrazione statale, competenze regionali
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