
I Comuni non possono introdurre divieti generali e
astratti di installazione di impianti da FER quando la
legge statale qualifica quelle aree come idonee,
né possono farlo nelle aree dichiarate inidonee dalla stessa
legge.
Interviene sul complesso rapporto tra pianificazione urbanistica
e disciplina delle energie rinnovabili la sentenza
del TAR Lombardia del 27 ottobre 2025, n. 950,
ribadendo alcuni principi sull’applicazione delle previsioni
dell’art. 20 del d.Lgs. n. 199/2021.
Impianti FER e pianificazione urbanistica: il TAR Lombardia
chiarisce i limiti del potere comunale
La controversia è nata da una variante al PGT, che aveva
introdotto il divieto assoluto di realizzare campi
fotovoltaici a terra né campi
agrivoltaici in un’area del territorio comunale.
Il divieto, recepito nelle NTA, è stato poi utilizzato dal
Comune per emanare un ordine di non eseguire le opere, bloccando la
realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato da 4 MW, per il
quale era già stata avviata una Procedura Abilitativa
Semplificata (PAS) e ottenuta l’ammissione agli incentivi
PNRR.
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