
Può una Regione sospendere i procedimenti
autorizzativi per gli impianti alimentati da fonti
rinnovabili localizzati nelle aree non
classificate come idonee, subordinandone la ripresa
all’adozione di un successivo regolamento?
E può la stessa sospensione riguardare indistintamente tanto le
domande ancora da presentare quanto quelle già depositate, senza
considerare il livello raggiunto dall’istruttoria?
Con la sentenza
del 23 luglio 2026, n. 144, la Corte
Costituzionale ha risposto negativamente a entrambe le
domande, dichiarando l’illegittimità dell’art. 1, comma 1, lettera
b), della Legge regionale Sardegna n. 31/2025, che
aveva bloccato i procedimenti relativi agli impianti FER ricadenti
nelle aree non comprese tra quelle qualificate come idonee.
La decisione si inserisce in un percorso giurisprudenziale ormai
ben definito, nel quale la Consulta, pur riconoscendo alle Regioni
un ruolo rilevante nella pianificazione territoriale e nella
localizzazione degli impianti, esclude che tali competenze possano
essere esercitate mediante moratorie
generalizzate, capaci di interrompere la continuità del
sistema autorizzativo nazionale.
Impianti FER e aree non idonee: incostituzionale
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