
Una procedura abilitativa semplificata (PAS)
presentata per realizzare un impianto
fotovoltaico a terra, può essere respinta esclusivamente
sulla base del parere negativo della Soprintendenza?
E cosa accade quando il proponente invoca l’“area idonea
ex lege” per sottrarre il progetto al vincolo
paesaggistico? La distanza di 500 metri da una cava o da
un insediamento produttivo basta davvero a garantire la
qualificazione normativa dell’area?
A chiarire i confini della disciplina sugli impianti
FER, soprattutto dopo l’introduzione delle aree idonee ex
d.Lgs. n. 199/2021 è il TAR Lazio
con la sentenza
del 17 novembre 2025, n. 20429, che definisce un
quadro molto preciso su ruolo del parere soprintendentizio,
istruttoria paesaggistica e limiti della PAS.
Impianti fotovoltaici e tutela del paesaggio: chiarimenti dal
TAR sulle Aree Idonee
La società proponente aveva presentato una Procedura
Abilitativa Semplificata (PAS) per realizzare un
impianto fotovoltaico a terra di circa 4,7 MW su
suolo agricolo.
L’intervento era stato istruito tramite conferenza di servizi in
modalità semplificata e asincrona.
Durante il procedimento:
- la Regione
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