Le aree non incluse tra le aree idonee non possono
essere dichiarate non idonee all’installazione di impianti
di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione
territoriale oppure nell’ambito di singoli procedimenti, solo
perché non sono state incluse nel novero delle aree idonee.
Non solo: un eventuale parere negativo della Soprintendenza alla
realizzazione di un impianto fotovoltaico su una simile area non
può essere giustificato con un generico richiamo al vincolo
sull’area, ma va supportato dalla proposta di possibili
soluzioni edificatorie assentibili.
Questo in un’ottica di interpretazione della normativa di
riferimento che valorizzi l’interesse pubblico
prevalente alla massima diffusione degli impianti di
produzione di energia rinnovabile: un’impostazione che pone
l’accento sul favor per la massima diffusione delle fonti
energetiche rinnovabili del diritto euro-unitario e nazionale, e
sull’inesistenza di una primazia dell’interesse a protezione degli
interessi paesaggistici.
Impianti fotovoltaici, aree idonee e parere della
Soprintendenza: importanti chiarimenti dal TAR
Sulla base di questi principi, il TAR Sicilia,
con la sentenza del
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