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Impianti termici e condizionatori: possono convivere?

Impianti termici e condizionatori: possono convivere?

21 febbraio 2021

A cura di Luciano Ficarelli

Nell’ambito delle agevolazioni sui lavori edilizi superbonus ed ecobonus, i tecnici che predispongono gli interventi riguardanti gli impianti di riscaldamento si stanno orientando verso un concetto di base: “climatizzatori rientrano nel Superbonus 110% solamente se vanno a sostituire i climatizzatori già presenti nell’abitazione i quali devono essere l’unica fonte di calore della stessa.

A mio parere, questa condizione preesistente mi pare corretta limitatamente alla sostituzione dei climatizzatori in quanto già presenti nell’abitazione, ma non sulla esclusività degli stessi come fonte di calore.

Parto dal presupposto che le agevolazioni al 110% sono rese per rendere più efficienti gli immobili dal punto di vista energetico attraverso interventi trainanti e trainati. Tra gli interventi trainanti si distinguono, tra gli altri, quelli riguardanti gli impianti di riscaldamento. In particolare, l’articolo 119 del D.L. 34/2020 specifica:

  • Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi  di  accumulo  di  cui  al  comma  6,  ovvero  con impianti di micro-cogenerazione o a collettori solari, nonché,  esclusivamente  per  i  comuni  montani  non  interessati  dalle  procedure  europee  di  infrazione  2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti  dalla  direttiva  2008/50/CE,  l’allaccio  a  sistemi  di  teleriscaldamento  efficiente,  definiti  ai  sensi dell’articolo  2,  comma  2,  lettera  tt),  del  decreto  legislativo  4  luglio  2014,  n.  102;
  • Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e  dispongano  di  uno  o  più  accessi  autonomi  dall’esterno  per  la sostituzione  degli  impianti  di  climatizzazione  invernale  esistenti  con  impianti  per  il  riscaldamento,  il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione,  con  efficienza  almeno  pari  alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi  compresi  gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di micro-cogenerazione, a collettori solari o,  esclusivamente  per  le  aree  non  metanizzate  nei  comuni  non interessati  dalle  procedure  europee  di  infrazione    2014/2147 del 10 luglio 2014 o n.  2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.  186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

Tra i lavori “trainati” da quelli “trainanti” ci sono tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del   decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Per quel che ci riguarda, tra gli interventi indicati dalla normativa suddetta ci sono:

  1. l’acquisto e la posa in opera di impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  2. sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione;
  3. sostituzione, anche parziale, del vecchio impianto con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia;
  4. sostituzione, anche parziale, dello scaldaacqua tradizionale con uno scaldaacqua a pompa di calore;
  5. sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione di classe A con sistemi di termoregolazione evoluti oppure con apparecchi ibridi (pompa di calore integrata a caldaia a condensazione) oppure con acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione;
  6. sostituzione di impianti esistenti con micro-cogeneratori.

Per gli interventi trainanti non c’è da fare osservazioni sull’esistenza degli impianti poiché è ormai pacifico che solo con la “sostituzione di impianti esistenti” si possa accedere al superbonus 110%.

Sicuramente sono da fare osservazioni sulla tipologia di impianti trainanti che potranno essere installati in sostituzione dei precedenti, vista la larga scelta concessa dal D.L. 34/2020. Tra gli interventi in argomento, rientrano la sostituzione di impianti esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione e a pompa di calore, ibridi o geotermici o di micro-cogenerazione, distintamente e singolarmente considerati secondo una palese interpretazione letterale della norma. In pratica, come interventi trainanti, si possono sostituire ognuno di questi impianti esistenti con altri più efficienti. Nello specifico, l’impianto di climatizzazione esistente potrebbe essere sostituito con un altro energeticamente più efficiente. E ciò non significa fare una scelta esclusiva. Anzi, la “progettazione” degli interventi da effettuare, (pur limitandoci alle unità immobiliari non in condominio perché in questi ultimi c’è l’obbligatorietà di trasformare o mantenere l’impianto centralizzato), va fatta considerando la giusta combinazione tra interventi trainanti e interventi trainati in base all’esigenza del committente. Se per esempio esistono due impianti, uno di riscaldamento e uno per la produzione di acqua calda, si potrebbe scegliere di farli entrambi. Come anche sostituire i due differenti impianti con un unico impianto che ha le due funzioni di riscaldamento e di produzione di acqua calda. Come anche l’opposto: la sostituzione di un unico impianto che produce sia il riscaldamento degli ambienti e sia l’acqua calda, con due impianti distinti e indipendenti. Quest’ultimo caso è stato oggetto della risposta n. 600 del 17 dicembre 2020 ad un interpello posto all’Agenzia delle Entrate. In quel caso, il contribuente intende sostituire la caldaia a gasolio adibita al riscaldamento dell’abitazione e alla produzione di acqua calda sanitaria con l’istallazione di due impianti diversi: uno “scaldabagno a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria” e una “termo-stufa a pellet” per il riscaldamento dell’abitazione. L’Agenzia delle Entrate ha dato parere favorevole all’applicazione della detrazione del 110% “consigliando” di considerare trainante lo scaldabagno e trainato la termo-stufa.

Avvicinandoci sempre più alla casistica espressa in premessa, propongo una faq dell’Enea dove il contribuente, al fine di usufruire delle agevolazioni ai sensi del comma 647 della legge 296/2006, vuole riqualificare energeticamente l’impianto termico utilizzando la sua unica caldaia per una parte dell’appartamento, mentre l’altra parte della casa sarebbe stata riscaldata da un nuovo impianto costituito da un sistema di pompe di calore ad alta efficienza. L’Enea ha risposto così: “Interpretando il comma 1 e) dell’Art.1 del DM “Requisiti” 6.08.2020 che ammette gli interventi di sostituzione integrale o parziale di impianti termici con impianti dotati di caldaie a condensazione e/o pompe di calore ad alta efficienza, consultato il MiSE, per il quale l’obiettivo principale è il conseguimento dell’efficienza energetica, qualora l’intervento proposto assicuri un risparmio di energia primaria per la climatizzazione invernale (dimostrato da una relazione asseverata da parte di un tecnico abilitato) almeno pari a quello che si avrebbe con la sostituzione della caldaia esistente con una a condensazione e, ancora, le pompe di calore posseggano i requisiti tecnici indispensabili per usufruire delle detrazioni ai sensi del comma 347 della legge finanziaria, riteniamo l’intervento descritto agevolabile ai sensi di questo comma”. In sostanza, è ammessa l’agevolazione quando gli interventi riguardano l’installazione di due impianti potenzialmente fonti di calore (stessa funzione) per la stessa abitazione in sostituzione di uno.

Se è vero che questa risposta dell’Enea è riferita all’applicazione delle agevolazioni al 65% per gli interventi di efficienza energetica degli immobili, è anche vero che ai fini del superbonus 110% in tutta normativa presente in Gazzetta Ufficiale non risultano indicazioni riguardo l’unicità dell’impianto. Diversi indizi confermano quanto sopra esposto. A cominciare dal Decreto Requisiti del MISE che, nell’allegato A, all’articolo 13 riguardante i limiti alle agevolazioni, fa riferimento ad un limite “ai costi massimi per tipologia d’intervento” e non per numero di interventi all’interno della tipologia stessa. Ma la certezza della coesistenza di più impianti della stessa categoria è data dal Decreto Asseverazioni. Nell’Allegato 1, “Asseverazione di cui al comma 13 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020”, a pagina 67, al punto 2 sono indicate tutte le voci degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale che dovranno e potranno essere inserite dagli asseveratori che riporteranno alla fine la somma nel campo riportato di seguito: “l’ammontare massimo dei lavori del presente punto su cui calcolare la detrazione fiscale è pari al prodotto delle unità immobiliari ____ che compongono l’edificio per 30.000/20.000/15.000 euro corrispondente a: ____ euro”.

A mio parere personale, pertanto, non vedo il motivo di escludere l’installazione di due impianti diversi che procurano un beneficio in termini di risparmio energetico rispetto a quello sostituito.

L’unica cosa che non si può ovviamente fare è l’installazione di climatizzatori per il solo raffrescamento (ormai rari) in aggiunta alla sostituzione dell’impianto di riscaldamento esistente.

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