
Negli affidamenti diretti, l’incentivo
alle funzioni tecniche va calcolato sull’importo del
progetto o su quello ribassato? Le opzioni
contrattuali vanno trattate come modifiche del contratto o
come nuovi affidamenti? È possibile utilizzare le economie
di gara per finanziare incentivi non previsti nel
quadro economico iniziale? E chi può qualificare
un servizio come “di particolare importanza”,
quando proprio da quella valutazione discende l’erogazione
dell’incentivo?
Sono questioni che incidono in modo diretto sulla gestione
quotidiana degli appalti pubblici e che, se
affrontate in modo approssimativo, espongono le amministrazioni a
profili di irregolarità contabile. Su questi aspetti è intervenuta
la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo
per la Lombardia, con la
deliberazione n. 475/2025, offrendo un chiarimento
articolato ma, soprattutto, molto netto, perché interviene su nodi
che ricorrono spesso nella pratica delle stazioni appaltanti.
La delibera della Corte dei Conti sugli incentivi alle funzioni
tecniche (art. 45)
La deliberazione prende le mosse da una serie di
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