
Chi deve stabilire i criteri di riparto degli
incentivi per funzioni tecniche? La stazione appaltante può
disciplinarli unilateralmente oppure deve passare dalla
contrattazione collettiva?
La certificazione economico-finanziaria deve essere ripetuta per
ogni singolo affidamento? E, soprattutto, l’IRAP rientra nelle
risorse destinate al personale oppure deve essere finanziata
separatamente?
Sono alcune delle questioni affrontate dal Consiglio di
Stato con il parere
del 10 luglio 2026, n. 1208, reso a seguito di due
quesiti formulati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti sull’applicazione dell’art. 45
del D.Lgs. n. 36/2023.
Il parere interviene su un passaggio particolarmente delicato
della disciplina degli incentivi tecnici, nel quale si
sovrappongono le regole del Codice dei contratti pubblici, la
disciplina del pubblico impiego, la contrattazione collettiva e le
esigenze di corretta rappresentazione contabile delle risorse.
La soluzione proposta dal Consiglio di Stato si fonda su una
distinzione che assume rilievo nell’attività delle amministrazioni:
i criteri generali
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