
Quando può essere liquidato l’incentivo
previsto dall’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023? È necessario attendere
il collaudo finale dell’opera o la conclusione del
servizio? Oppure è possibile riconoscere l’incentivo alla chiusura
delle singole attività individuate nell’allegato
I.10, purché vi sia stata la verifica dell’effettivo
svolgimento?
Si tratta di quesiti a cui ha dato risposta la Corte dei
conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto, con
la
Delibera n. 49/2026/PAR , con un chiarimento
che tocca almeno quattro profili strutturali:
- il momento di perfezionamento
dell’obbligazione e la competenza finanziaria
potenziata; - il rapporto tra impegno, esigibilità e
liquidazione della spesa; - la declinazione concreta del principio del
risultato di cui all’art. 1 del Codice; - la tenuta dei sistemi di controllo interno e
la posizione del dirigente che dispone la liquidazione.
Il chiarimento dei magistrati contabili non è né un via libera
incondizionato né un arresto rigoristico, ma impone di leggere
l’art. 45 non in modo isolato, bensì
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