
Gli incentivi per funzioni tecniche non possono
essere riconosciuti sulla sola base del maggiore impegno richiesto
al personale interno, perché la loro attribuzione resta subordinata
alla presenza di tutti i presupposti previsti dalla disciplina
applicabile alla procedura.
Il principio assume particolare rilievo quando l’attività
aggiuntiva deriva dall’esercizio di un’opzione di
rinnovo già inserita negli atti di gara oppure dalla
necessità di gestire una variante in corso
d’opera. In entrambi i casi, infatti, il RUP, il direttore
dei lavori o il direttore dell’esecuzione possono essere chiamati a
svolgere nuove verifiche, ulteriori controlli e adempimenti più
complessi, senza che da ciò discenda automaticamente il diritto
alla liquidazione dell’incentivo.
Su questi profili è intervenuta la Corte dei conti,
Sezione regionale di controllo per il Veneto, con la
deliberazione n. 139/2026/PAR, relativa
all’applicazione dell’art. 113 del D.Lgs. n.
50/2016 ai rinnovi contrattuali e alle varianti in corso
d’opera.
Pur avendo dichiarato i quesiti oggettivamente
inammissibili, poiché la richiesta tendeva indirettamente
a ottenere una
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