
L’inclusione lavorativa, la parità di genere e le politiche
occupazionali rappresentano oggi variabili che incidono
direttamente sulla struttura dell’offerta e sulla sua
valutazione.
Non a caso il Codice dei contratti ha previsto
meccanismi premiali, obblighi di verifica e strumenti di
controllo che operano sia nella fase di attribuzione del
punteggio sia in quella, più delicata, della verifica di
anomalia.
In questo quadro, la certificazione della parità di
genere di cui all’art. 46-bis del d.lgs. n. 198/2006,
richiamata dall’art. 108 del d.lgs. n. 36/2023, ha assunto un
rilievo tecnico significativo. Il punteggio premiale non dipende
soltanto dal possesso della certificazione, ma dalla sua
validità sostanziale, che presuppone un sistema di
accreditamento coerente con il DPCM 29 aprile 2022 e con la prassi
UNI/PdR 125:2022.
Parallelamente, l’impiego di lavoratori con disabilità,
espressamente valorizzato dal legislatore, può incidere in modo
diretto sui costi dell’offerta quando l’operatore considera anche
l’utilizzo di incentivi pubblici previsti
dall’ordinamento.
Come si conciliano questi aspetti nella verifica di
anomalia dell’offerta da parte della stazione appaltante?
Fino a che punto l’amministrazione può sindacare
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