
Quando una terrazza a livello svolge anche
funzione di copertura delle unità sottostanti, gli
interventi necessari a eliminare infiltrazioni e rischi
strutturali non possono essere imputati automaticamente al
solo titolare dell’uso esclusivo, ma è necessario accertare prima
la causa del degrado e distinguere le componenti
destinate al godimento individuale da quelle che assicurano la
protezione dell’edificio.
Su questi presupposti, il Tribunale di Arezzo,
con l’ordinanza
del 14 luglio 2026, n. 981, ha ordinato l’esecuzione
delle opere individuate dal CTU, fissando l’avvio dei lavori entro
trenta giorni e imponendo l’immediata adozione delle misure
temporanee di sicurezza, nell’ambito di una controversia relativa
alle infiltrazioni provenienti da una terrazza sovrastante, nella
disponibilità esclusiva della parte resistente, che svolgeva anche
funzione di copertura della veranda
sottostante.
Il punto centrale del provvedimento riguarda il rapporto
tra la causa tecnica delle infiltrazioni e la ripartizione degli
obblighi di intervento. Quando il degrado interessa
componenti destinate alla protezione dell’edificio, il costo delle
opere non può essere
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