
Una nuova istanza di sanatoria presentata dopo
l’inottemperanza all’ordine di demolizione può ancora bloccare
l’acquisizione gratuita al patrimonio
comunale?
E, una volta che il Comune ha applicato la sanzione pecuniaria
prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, può
limitarsi a richiamare la norma senza spiegare perché ha scelto
proprio l’importo massimo?
A intervenire sulla corretta scansione procedimentale stabilita
dal Testo Unico Edilizia in merito alla sanzione demolitoria e alle
conseguenze dell’inottemperanza è il Consiglio di
Stato con la sentenza
del 13 aprile 2026, n. 2930.
Se i giudici della Seconda Sezione hanno infatti confermato
quasi per intero l’impianto seguito dal Comune e già avallato dal
TAR, hanno però ritenuto illegittima la parte del provvedimento
relativa alla sanzione irrogata nella misura
massima. Vediamo perché.
Inottemperanza ordine di demolizione: il Consiglio di Stato
sull’entità della sanzione
Il caso riguarda un’ordinanza di demolizione per opere eseguite
in difformità dal permesso di costruire e per mutamento di
destinazione d’uso, rispetto
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