
La sentenza del TAR Marche n. 758 del 1° giugno 2026 offre
il primo contributo giurisprudenziale organico alla definizione di
«decisione amministrativa completamente automatizzata» nell’ambito
delle procedure di evidenza pubblica, declinando la nozione alla
luce dell’art. 86 del Regolamento UE n. 1689/2024 (AI Act) e
dell’art. 30 del D.Lgs. n. 36/2023.
Il Collegio chiarisce che la riserva di umanità non impone
un presidio umano su ogni singolo segmento procedimentale, potendo
essere soddisfatta anche nella sola decisione strategica e
preliminare sull’impiego del sistema di intelligenza artificiale,
purché siano garantiti la verifica costante del corretto
funzionamento dell’infrastruttura tecnologica e gli obblighi di
trasparenza sui criteri logici sottostanti.
Il contributo esamina la pronuncia nel quadro sistematico
del diritto europeo e nazionale, con particolare attenzione alle
implicazioni operative per le stazioni appaltanti e per i soggetti
che rivestono la qualifica di deployer.
IA e appalti: l’automazione decisionale approda nelle gare
pubbliche
Il ricorso ai sistemi di intelligenza
artificiale nell’attività amministrativa non è più
soltanto una prospettiva possibile. Nell’arco degli ultimi anni, le
stazioni
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