
Una stazione appaltante può utilizzare strumenti di
intelligenza artificiale nella redazione degli
atti di gara? E cosa accade se nella motivazione compaiono richiami
giurisprudenziali inesistenti, errati o non pertinenti?
L’eventuale uso dell’IA determina automaticamente
l’illegittimità del provvedimento amministrativo oppure occorre
verificare se la decisione sia rimasta effettivamente nella
sfera di responsabilità del funzionario
pubblico?
Sono domande che, fino a poco tempo fa, sembravano appartenere
più al dibattito teorico e che non solo adesso entrano a far parte
del contenzioso amministrativo, ma probabilmente saranno sempre più
presenti.
Quello che fa la differenza è il modo in cui si utilizzerà l’IA,
ma anche come si guarderà ad essa, se come strumento di
supporto, finalizzato a una maggiore efficienza, oppure
come temibile “nemico” generatore di errori e incongruenze.
Uno dei primi esempi, al riguardo, è la recente sentenza
del TAR Marche, sez. Ancona, 1° giugno 2026, n. 758,
relativa al ricorso proposto contro l’esclusione di un operatore
economico da
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