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Interdittiva antimafia: il Consiglio di Stato chiarisce i limiti del contraddittorio

Interdittiva antimafia: il Consiglio di Stato chiarisce i limiti del contraddittorio

Un’informazione antimafia interdittiva incide
in modo immediato sulla capacità di contrarre con la pubblica
amministrazione, sull’iscrizione all’ANGA e, nei casi più
sensibili, sull’autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. n.
152/2006
. È un provvedimento che, nei fatti, può
paralizzare un’impresa.

Può quindi la Prefettura limitarsi a una generica comunicazione
di avvio del procedimento quando intende adottare un’interdittiva
antimafia? È sufficiente richiamare l’istanza di rinnovo della
white list per ritenere assolto l’obbligo di
contraddittorio procedimentale? E soprattutto:
l’art. 21-octies della legge n. 241/1990 può
“sanare” un difetto partecipativo in un procedimento così
delicato?

A rispondere in merito è il Consiglio di Stato,
con la sentenza del
23 gennaio 2026, n. 578
,
che ha confermato
l’importanza del contraddittorio in un caso in cui lo stesso non
era stato rispettato nei termini richiesti dall’art. 92,
comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011
.

Interdittiva antimafia e contraddittorio: interviene il Consiglio
di Stato

La questione riguarda l’impugnazione, da parte di un’impresa
operante nel settore della gestione
…continua a leggere

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