
L’art. 34-bis, comma 7, del Codice Antimafia (d.lgs. n.
159/2011) è costituzionalmente illegittimo nella
parte in cui – disponendo la sospensione degli effetti
dell’informazione interdittiva antimafia in conseguenza
dell’ammissione dell’impresa alla misura del controllo giudiziario
– non prevede che tale sospensione si protragga, in caso di esito
positivo, fino alla conclusione del procedimento di
aggiornamento del provvedimento interdittivo da parte del
Prefetto, previsto dall’art. 91, comma 5.
A dichiararlo è la Corte Costituzionale con la
sentenza
del 17 luglio 2025, n. 109, con una pronuncia di
rilievo per l’intero sistema della prevenzione antimafia e per le
imprese destinatarie di provvedimenti interdittivi, ammesse a
percorsi di risanamento sotto la vigilanza del tribunale della
prevenzione.
Controllo giudiziario e interdittiva antimafia: la questione di
legittimità costituzionale
La norma censurata prevedeva che la sospensione degli effetti
dell’interdittiva valesse solo per la durata del controllo
giudiziario. In base alla consolidata giurisprudenza
amministrativa, una volta conclusa la misura – anche in caso di
esito favorevole –
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