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Interdittiva antimafia: occorre garantire il contraddittorio all’impresa

Interdittiva antimafia: occorre garantire il contraddittorio all'impresa

Di fronte a un’informazione antimafia, è ancora
sostenibile un modello nel quale il provvedimento
interdittivo
viene adottato senza alcuna interlocuzione
con l’impresa, sulla base di formule standardizzate e motivazioni
“di stile”, nonostante gli effetti immediatamente espulsivi che
tale misura produce sull’attività economica e sulla partecipazione
alle gare pubbliche?

E, soprattutto, quale spazio resta per il contraddittorio in un
sistema che, negli ultimi anni, ha visto un progressivo
irrigidimento degli strumenti di prevenzione antimafia, anche in
funzione della tutela degli investimenti pubblici e delle risorse
del PNRR?

Il tema non è nuovo, ma è diventato sempre più centrale dopo la
riforma del 2021 del Codice antimafia, che ha inciso in modo
diretto sull’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011. Una
modifica che ha provato a riequilibrare un rapporto
tradizionalmente sbilanciato tra potere prefettizio e garanzie
partecipative dell’operatore economico, trasformando il
contraddittorio da eccezione tollerata a regola ordinaria
del procedimento interdittivo
.

Un ambito nel quale il TAR Campania, sez.
Napoli
, ha fornito chiarimenti particolarmente
significativi con la Disclaimer.

Link all’articolo Originale.

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