
Nelle procedure di affidamento può sembrare intuitivo che, se i
concorrenti sono soltanto due, l’esclusione di uno
possa generare automaticamente un vantaggio per
l’altro. Ma è davvero così? E questo vantaggio è
sufficiente per attribuire al concorrente rimasto in gara la
qualifica di controinteressato nel giudizio per la
riammissione dell’operatore estromesso?
A questo interrogativo ha risposto il TAR
Lazio, con la sentenza del 25
ottobre 2025, n. 18623, offrendo indicazioni rilevanti
sia sul piano processuale sia sul piano operativo in materia
di determinazione della garanzia provvisoria.
Procedure di affidamento: il TAR sull’interesse a
ricorrere
Il caso riguarda l’esclusione di un RTI da una procedura di gara
a causa della mancata presentazione della garanzia
provvisoria. Il RTI ricorrente, impossibilitato a costituire
una fideiussione nei termini, aveva richiesto alla stazione
appaltante l’IBAN per effettuare un deposito cauzionale
tramite bonifico.
La richiesta è stata formulata a ridosso della scadenza, senza
che il disciplinare indicasse espressamente le coordinate bancarie.
Ne è seguita l’esclusione del concorrente e un’istruttoria in
ordine
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