

La variazione della soglia di anomalia dopo
l’apertura delle offerte economiche in una gara con
inversione procedimentale è pienamente legittima e
la norma di riferimento non presenta profili di
incostituzionalità.
Variazione soglia di anomalia nell’inversione procedimentale:
nessuna violazione del principio di invarianza
La conferma arriva con la sentenza
della Corte Costituzionale del 30 maggio 2025, n. 77,
con la quale ha dichiarato non fondate le
questioni sollevate dal TAR Campania sull’articolo 108, comma 12,
del nuovo Codice dei contratti pubblici.
La questione di legittimità è stata posta nell’ambito di un
contenzioso relativo a una gara aggiudicata con il criterio
del minor prezzo e gestita tramite inversione
procedimentale, ovvero con l’apertura delle offerte
economiche prima della verifica dei requisiti di partecipazione ex
art. 107, comma 3, d.Lgs. n. 36/2023. Il punto critico emerso nel
procedimento attiene la possibilità – prevista dal Codice – di
ricalcolare la soglia di anomalia ogniqualvolta
cambi il numero degli operatori ammessi, fino
all’aggiudicazione.
Secondo il TAR,
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