
È legittima l’esclusione dalla gara dell’operatore economico nei
cui confronti il FVOE riporti un’esposizione
fiscale irregolare, quando l’impresa non riesca a dimostrare
l’ininterrotto possesso del requisito di regolarità
tributaria per tutta la durata della procedura.
È questo il principio ribadito dal Consiglio di
Stato con la sentenza
del 9 aprile 2026, n. 2844, nell’ambito del sistema
delle verifiche digitali disciplinato dal D.Lgs. n.
36/2023, chiarendo il valore delle risultanze FVOE, i
limiti del contraddittorio procedimentale e gli oneri probatori che
gravano sull’operatore economico in materia di regolarità
fiscale.
La decisione affronta temi particolarmente rilevanti nella
gestione delle gare pubbliche, soffermandosi sul valore probatorio
delle attestazioni presenti nel Fascicolo virtuale
dell’operatore economico, sulla continuità del possesso
dei requisiti generali, sul rapporto tra concordato preventivo e
cause di esclusione e sui limiti del contraddittorio
procedimentale.
Irregolarità fiscale e FVOE: il Consiglio di Stato conferma
l’esclusione dalla gara
Il caso riguarda il ricorso presentato da un OE nell’ambito di
una procedura negoziata
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