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La Comunicazione ENEA: quando è previsto l’obbligo di presentazione? – Fisco 7 – Fisco7

La Comunicazione ENEA è un adempimento richiesto al contribuente che vuole beneficiare delle detrazioni fiscali relative agli interventi di ristrutturazione edilizia e quelli per il risparmio energetico. Chiariamo in quali casi è obbligatoria e quali sono i termini per la presentazione.

L’ENEA, o Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, è un “ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca, all’innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell’energia, dell’ambiente e dello sviluppo economico sostenibile” e, tra le sue molte funzioni, presenta quella di recepire tutte le richieste di adesione ai bonus.

L’introduzione dell’ENEA Bonus Casa

Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2018 è stato introdotto l’obbligo di trasmettere al portale ENEA anche la comunicazione relativa gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio e per l’acquisto di elettrodomestici effettuati a partire dal 1° gennaio 2018.

Prima dell’approvazione di tale normativa l’adempimento era previsto esclusivamente per le spese relative alla riqualificazione energetica, per le quali veniva richiesta la presentazione dell’ENEA Ecobonus.

Gli interventi che richiedono la presentazione dell’ENEA Ecobonus e dell’ENEA Bonus Casa

Per poter capire quale delle due Comunicazioni deve effettuare il contribuente o il tecnico, incaricato dal beneficiario, è necessario comprendere la tipologia di intervento effettuato.

Rientrano tra gli interventi per i quali è richiesta necessariamente la presentazione dell’ENEA Ecobonus:

  • Riqualificazione energetica di edifici esistenti;
  • Interventi sugli involucri degli edifici esistenti;
  • Installazione di pannelli solari;
  • Installazione di impianti di climatizzazione invernale;
  • Installazione di schermature solari;
  • Installazione di caldaie a biomassa e caldaie a condensazione;
  • Acquisto e posa in opera di infissi;
  • Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori.

L’ENEA Bonus Casa viene invece richiesta nel caso in cui fossero stati eseguiti lavori di:

  • acquisto di elettrodomestici;
  • installazione di generatori di calore a biomassa, generatori di calore ad aria a condensazione e caldaie a condensazione;
  • installazione di pompe di calore per climatizzazione;
  • installazione di collettori/pannelli solari;
  • installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo;
  • installazione scaldacqua a pompa di calore e sistemi di contabilizzazione del calore;
  • installazione di serramenti e infissi;
  • riduzione della trasmittanza delle pareti verticali;
  • riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate;
  • riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti.

Trattandosi di interventi e agevolazioni diverse, come si può facilmente evincere, la presentazione di un’ENEA di tipo “Bonus Casa” non permette di beneficiare della detrazione come spese di risparmio energetico. Quindi, nel caso in cui il contribuente o il suo tecnico abbiano sbagliato tipologia di ENEA, l’unica detrazione di cui si potrà beneficiare sarà quella del 50% (solo nel caso in cui sussistano tutte le condizioni per fruirne).

ENEA Ecobonus e ENEA Bonus Casa: quali sono le differenze?

La principale differenza tra le due tipologie di Comunicazioni consiste nell’obbligatorietà della presentazione delle stesse. Mentre la presenza dell’ENEA Ecobonus costituisce un requisito indispensabile ai fini dell’accesso alle detrazioni, l’ENEA Bonus Casa, se non presentata, non determina la decadenza dal beneficio fiscale.

Con la Risoluzione 46/2019 infatti l’Agenzia delle entrate ha specificato che, limitatamente ai fini fiscali, l’eventuale omissione di presentazione dell’ENEA Bonus Casa non determina la perdita del diritto alla detrazione e non comporta alcuna sanzione.

I tempi previsti per la presentazione

Per entrambe le tipologie è previsto un termine di presentazione della Comunicazione all’ENEA di 90 giorni dalla data di fine lavori. Mentre, come già riferito precedentemente, la non presentazione dell’ENEA Bonus Casa non comporta conseguenze sul lato fiscale, la stessa cosa non può essere detta per l’ENEA Ecobonus.

Quest’ultima deve infatti essere necessariamente presentata entro le tempistiche stabilite dalla normativa, prevedendo comunque una possibilità di sanatoria attraverso lo strumento della remissione in bonis.

Chiara Leschiutta – Centro Studi CGN

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