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Lavori soggetti al Bonus Facciate, l’IVA è detraibile al 90%? – Ediltecnico.it – il quotidiano online per professionisti tecnici

Lavori bonus facciate iva detraibile 90%

La risposta è si. Ma prima di analizzare nel dettaglio il riferimento normativo che ne dà conferma, va ricordato che il Bonus Facciate è una detrazione in vigore dal 2020 e che si aggiunge alle agevolazioni Ecobonus, Bonus Ristrutturazioni, Sismabonus e Bonus Mobili.

Si tratta di un’agevolazione che interessa tutti quegli interventi che riguardano il decoro architettonico, valida per gli edifici privati, sia villette, sia condomini. Consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti senza un limite massimo di spesa.

Gli interventi edilizi che rientrano nel Bonus Facciate sono quelli di manutenzione ordinaria, di recupero o di restauro della facciata. Sono agevolabili i lavori realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, e gli interventi su balconi, ornamenti e fregi, lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici. Ne parliamo meglio in questi articoli:

Va precisato che sono soggette a Bonus Facciate anche le spese legate all’installazione dei ponteggi, allo smaltimento dei materiali, dall’IVA all’imposta di bollo, dai diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

Anche l’IVA pagata su lavori, che possono godere del bonus facciate, può essere detratta al 90%. A tal proposito vediamo nel dettaglio cosa prevede la normativa. La questione è stata analizzata da Marco Zandonà su “L’esperto risponde” de Il Sole 24 Ore.

Vorresti sapere tutto sul Bonus Facciate? Qui trovi lo speciale dedicato al tema

IVA detraibile al 90% per lavori Bonus Facciate. Chi può usufruirne?

L’IVA pagata su lavori soggetti al Bonus Facciate può essere detratta al 90%, come avviene per il resto dei pagamenti.

Come prevede l’articolo 1, ai commi 219-224, della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020, e articolo 1, comma 59, della legge 178/2020, di Bilancio per il 2021, per il bonus facciate come accade per gli altri bonus, l’IVA corrisposta sul pagamento delle fatture rilevanti ai fini della detrazione rientra sempre tra gli importi detraibili.

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Tuttavia è bene precisare che esiste una condizione sulla godibilità, ovvero è necessario che per il committente l’IVA non sia già detraibile nell’ambito dell’attività d’impresa.

Pertanto, se il committente non esercita l’attività di impresa, arti o professione, o è semplicemente un privato, l’IVA rientra fra le spese detraibili con la stessa percentuale prevista per le spese inerenti all’acquisto di beni e servizi. Inoltre per tali importi sono ammessi anche sconto in fattura o cessione del credito (articolo 121 del DL 34/2020, convertito in legge 77/2020).

Non perderti: Bonus facciate: 5 dubbi risolti sull’applicazione

Quali sono i documenti per accedere alla detrazione?

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e prima dell’entrata in vigore del Decreto Rilancio il 19 maggio 2020, la cessione del credito e lo sconto in fattura non erano previsti per il bonus facciate.

Il decreto Rilancio ha reso valido lo sconto in fattura e la cessione del credito per tutti i lavori agevolati e ha aperto la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura per i lavori iniziati a partire dal 1° gennaio 2020.

Pertanto, chi ha realizzato i lavori nel 2020 e nel 2021 può optare per:

  • la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione che può essere fatta agli istituti di credito, intermediari finanziari oppure ai fornitori che hanno effettuato gli interventi sotto forma di sconto in fattura;
  • lo sconto in fattura sul corrispettivo dovuto;
  • la detrazione 90% Irpef o Ires in dieci anni.

Per quanto riguarda la documentazione di tipo amministrativo, ecco l’elenco di cosa occorre (contenuto nella guida Enea dedicata all’agevolazione):

  • delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
  • dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori nel caso gli interventi siano effettuati dal detentore dell’immobile;
  • fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;
  • ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
  • stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

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Foto: iStock.com/Pra-chid

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