
Con la nota del 10 luglio
2025, n. 1180, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha
fornito importanti chiarimenti in merito agli effetti
dell’abrogazione del Regio Decreto n. 2657/1923,
disposta dalla legge 23 maggio 2025, n. 56, sul ricorso al
lavoro intermittente.
Una questione sollevata da diverse Direzioni territoriali e che
rischiava di creare incertezza interpretativa nell’utilizzo di uno
strumento contrattuale già soggetto a precisi vincoli.
Lavoro intermittente: quando può essere applicato
Ai sensi dell’art. 13 del d.Lgs. n. 81/2015, il contratto di
lavoro intermittente può essere stipulato:
- con soggetti under 24, purché le prestazioni
siano rese entro il compimento del 25° anno; - con soggetti over 55;
- oppure in base alle esigenze individuate dalla
contrattazione collettiva.
In mancanza di previsioni contrattuali, i casi di utilizzo sono
individuati con decreto del Ministro del lavoro. A
tal proposito è ancora pienamente vigente il D.M. 23
ottobre 2004, che fa riferimento alle attività elencate
nella tabella allegata al R.D. 2657/1923.
Il chiarimento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
La novità
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