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Legge di Bilancio 2022, Superbonus 110% e Bonus facciate: proposte di modifica – Lavori Pubblici

Come ogni ultima parte dell’anno, il Parlamento ha avviato la
discussione sulla definizione della prossima Legge di
Bilancio 2022
che, tra le altre cose, avrà il compito di
ridisegnare i contorni delle principali detrazioni fiscali
in edilizia
, tra le quali superbonus 110%
e bonus facciate.

Superbonus 110%: le criticità

Prima di parlare di quelle che dovrebbero essere le misure
necessarie per migliorare un sistema di bonus fiscali che (è fuori
ogni dubbio) ha generato valore, ridotto il lavoro nero, migliorato
la qualità del patrimonio edilizio e rigenerato il settore
(trainante) dell’edilizia, è indispensabile porsi alcune
domande:

  1. l’idea di dedicare risorse alla micro spesa dei privati anziché
    alle grandi opere gestite dalla pubblica amministrazione, quali
    effetti ha su PIL ed economia reale?
  2. finanziare la riqualificazione degli immobili che impatto ha
    sugli impegni Europei di decarbonizzazione e riduzione delle
    emissioni?

Dopo aver risposto a queste due domande si dovrebbe passare al
vero grande punto di domanda, a cui si dovrebbe rispondere senza
pregiudizi: superbonus 110% e bonus facciate 90% (solo per citare i
bonus più impegnativi) hanno generato valore?

Lascio le risposte a chi legge e passo all’argomento chiave di
questo approfondimento, ovvero le maggiori criticità su cui
intervenire ovvero le mie proposte di modifica all’attuale art. 9
del disegno di legge di Bilancio in discussione al Senato.

Sconto in fattura e cessione del credito

La detrazione fiscale del 90% prevista per il recupero
delle facciate in zona A e B
ha cominciato a produrre
effetti reali solo a seguito delle opzioni alternative previste
dall’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Senza sconto in fattura e cessione del
credito
sono pochi in Italia i contribuente in grado si
impegnarsi economicamente per recuperare le spese in 5 o 10
anni.

Se si vuole incentivare le detrazioni fiscali in edilizia è
assolutamente necessario che si comprenda l’importanza di queste
modalità alternative che dovrebbero essere estese a qualsiasi altro
bonus (con gli opportuni sistemi di controllo).

Legge di Bilancio 2022 e Bonus facciate: una proposta di
modifica

Restando sul bonus facciate, il Decreto anti frode ha provato
(malamente) a risolvere un “problema di gioventù“.
Non aver previsto limiti di spesa o congruità dei costi per il
bonus facciate è stato un errore da dilettanti che ha incentivato i
furbi (di cui purtroppo l’Italia non è esente) che hanno
approfittato della detrazione. Ciò non significa, però, che questo
bonus non sia utile, soprattutto per ridare dignità a molte
città.

L’art. 9, comma 5 del Decreto Rilancio potrebbe essere così
sostituito:

All’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole “negli anni 2020 e 2021” sono sostituite dalle
seguenti: “nell’anno 2022”. Il successivo comma 222 è
sostituito dal seguente: “222. La detrazione è ripartita in
dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di
sostenimento delle spese e in quelli successivi. I soggetti che
sostengono le spese possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto
della detrazione spettante, alternativamente per le modalità di cui
all’art. 121, comma 1 del Decreto Legge n, 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.
77
“.

Dopo il comma 222 è aggiunto il seguente comma 222-bis: “Per
gli interventi avviati dall’1 gennaio 2022, ai fini della
detrazione del 90 per cento di cui al comma 219, il direttore dei
lavori nominato assevera l’ubicazione dell’immobile in Zona A o B
ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444 e la congruità delle spese sostenute in relazione
agli interventi agevolati, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai
prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti
dalle regioni e dalle province autonome territorialmente
competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla
regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento;
b) nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino
le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da
eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali
interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga
conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione
dell’importo stesso;
c) ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con
decreto del Ministro della transizione ecologica
.”.

Dopo il comma 222-bis è aggiunto il seguente comma 222-ter: “Il rispetto dei valori massimi stabiliti dal decreto del
Ministro della transizione ecologica decorre dal trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del decreto e per le comunicazione e
i titoli edilizi presentati in data successiva.
“.

Non sarebbe neanche male se il Ministero delle Infrastrutture e
della Mobilità Sostenibili si impegnasse in una reale
revisione delle Zone A e B
, che in molti Comuni
rappresenta ancora un serio problema.

Legge di Bilancio 2022 e Superbonus 110%: una proposta di
modifica

Per le detrazioni fiscali del 110% i problemi
da risolvere e le complessità da semplificare sono diverse. Proverò
ad andare con ordine, rimettendomi all’art. 9, commi 1 e 2 del
disegno di legge di Bilancio.

1. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5,
primo periodo e al comma 8, primo periodo, le parole “per la parte
di spesa sostenuta nell’anno 2022”, sono sostituite dalle seguenti:
“per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022”;

b) al comma 1 e al comma 4 le parole “fino al 30 giugno 2022”,
sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2023” –
orizzonte temporale unico per tutti i beneficiari tranne che per
IACP e Cooperative;

c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: “Per gli
interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c) e
lettera d), le disposizioni dei commi da 1 a 4 si applicano alle
spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute
dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2025. Per le spese sostenute dal
1° gennaio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali
di pari importo.
” – più tempo per IACP e Cooperative;

d) al comma 13-bis, terzo periodo, dopo le parole “comma 13,
lettera a)” sono aggiunte le parole “nonché ai valori massimi
stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro
della transizione ecologica”. Dopo l’ultimo periodo sono aggiunte
le seguenti parole”Il rispetto dei valori massimi stabiliti dal
decreto del Ministro della transizione ecologica decorre dal
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto e per
le comunicazione e titoli edilizi presentati in data successiva”
maggiore certezza nell’utilizzo dei nuovi prezzi del
MiTE;

e) al comma 3 è abrogato il periodo”Nel rispetto dei
suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei
limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2,
anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380
” – Comma scritto male, riproposto modificato nel comma
4-quinquies successivo;

f) dopo il comma 4-quater è aggiunto il seguente comma
4-quinquies: “Nel rispetto dei requisiti minimi richiesti, sono
ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi
di cui ai citati commi 1, 2 e 4 anche gli interventi di demolizione
e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, nonché gli interventi di demolizione e
ricostruzione, comunque denominati, attuati in base a leggi,
statali o regionali, finalizzate a promuovere interventi di
rigenerazione urbana” – Demoricostruzione in superbonus se i
vincoli del Codice dei beni culturali non vieta la ricostruzione
con modifiche o ampliamenti;

g) abrogato il comma 8-bis – orizzonte temporale unico per tutti
i beneficiari tranne che per IACP e Cooperative;

h) al comma 2 l’ultimo periodo “Qualora l’edificio sia
sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano
vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la
detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente
comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli
interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti
di cui al comma 3
” è sostituito dal seguente “Qualora gli
interventi di cui al comma 1 siano vietati perché l’edificio è
sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, o da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la
detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente
comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli
interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti
di cui al comma 3
” – Migliorata la scrittura del comma per un
maggiore certezza;

i) il comma 8-bis è sostituito dal seguente: “Per gli
interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettere a),
b), d-bis ed e), la detrazione spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per
quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per
quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle
sostenute nell’anno 2025
” – Progressiva riduzione
dell’aliquota a partire dal 2024.

l) sostituito il primo periodo del comma 13-ter “Gli
interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le
parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di
quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici,
costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili
mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)
” con
il seguente “In deroga alle procedure ordinarie di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, gli
interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le
parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di
quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici,
costituiscono manutenzione straordinaria e devono essere realizzati
mediante comunicazione di inizio lavori asseverata
(CILA)
“;

2 – lettera b) Al comma 7-bis, articolo 121 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, le parole “nell’anno 2022” sono
sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre
2025
”.

Queste sono solo le mie riflessioni e come sempre a voi ogni
commento utile ad aprire un dialogo. Se vuoi scrivimi a redazione@lavoripubblici.it
o tramite la pagina Facebook di
LavoriPubblici.it
, sarò ben lieto di leggere cosa ne pensi.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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