
È davvero possibile “leggere” la lex specialis andando oltre ciò
che è scritto? Fino a che punto l’interprete può ricostruire il
significato di un criterio di gara senza finire per modificarlo? E
cosa accade quando, nel contenzioso, le parti propongono
interpretazioni che non trovano un fondamento testuale nel
bando?
A intervenire sul rapporto tra interpretazione della lex
specialis e limiti delle soluzioni prospettate dalle parti nel
processo è il Consiglio di Stato, con la
sentenza del
23 marzo 2026, n. 2427, ribadendo che quando una
determinata soluzione non è ricavabile dal dato letterale della lex
specialis, non può essere introdotta attraverso l’interpretazione,
neppure se prospettata come più coerente o più favorevole.
Ne deriva una pronuncia che, pur confermando l’esito della gara,
assume un rilievo più ampio, perché chiarisce in modo puntuale fino
a dove può spingersi l’attività interpretativa anche da parte di un
operatore e dove, invece, si entra nel campo – non consentito
– della modifica
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