
L’utilizzo di locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei per
lo svolgimento di attività lavorative è oggi consentito, in
deroga al generale divieto di cui all’art. 65 del d.lgs. n.
81/2008, purché siano rispettate specifiche condizioni
ambientali e tecnico-amministrative.
Un cambiamento introdotto dalla legge n. 203/2024 che ha
modificato i commi 2 e 3 dell’articolo, ampliando le possibilità
operative per datori di lavoro e professionisti, ma imponendo al
tempo stesso una rigorosa procedura preventiva di comunicazione e
controllo.
A seguito di queste novità, l’Ispettorato Nazionale del
Lavoro (INL), con la nota dell’8 luglio 2025,
n. 5945, ha fornito una dettagliata istruzione
operativa destinata agli uffici territoriali e agli organi di
vigilanza, chiarendo tempi, criteri di ammissibilità, contenuti
obbligatori e possibili esiti ispettivi.
Lavoro in locali interrati o sottoerranei: la nota INL su
comunicazioni e controlli
Nel nuovo assetto normativo, l’art. 65 consente l’uso dei locali
sotterranei e semi-sotterranei a condizione
che:
- le lavorazioni non generino emissioni di agenti
nocivi; - siano garantiti i requisiti minimi di
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