
Uno dei principi cardine che regola il settore dell’edilizia è
che un abuso è “per sempre”. Il semplice decorso del tempo non è
mai stato ritenuto idoneo a sanare una condizione nata o
trasformata in modo illegittimo.
In questo contesto, occorre però evitare un equivoco piuttosto
diffuso. Nelle compravendite immobiliari non esiste un obbligo
normativo generalizzato di verifica dello stato legittimo
dell’immobile, né tale verifica rientra, in senso tecnico, tra i
controlli propri del notaio. Quest’ultimo è chiamato a garantire la
validità e la sicurezza giuridica dell’atto, verificando la
provenienza del bene, la continuità delle trascrizioni e la
presenza dei titoli edilizi richiesti dalla legge ai fini della
commerciabilità, ma non svolge un accertamento tecnico sulla piena
conformità urbanistico-edilizia dell’immobile.
Questo non significa che il profilo urbanistico possa essere
trascurato. Al contrario, proprio perché l’ordinamento non prevede
un controllo sostanziale automatico sulla legittimità edilizia, il
rischio connesso alla presenza di abusi resta legato al bene e può
emergere anche a distanza di molti anni.
In questo quadro,
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