
Un immobile acquistato con atto pubblico e
assistito da una precedente sanatoria può essere
travolto, dopo molti anni, da un’ordinanza comunale che contesta
una lottizzazione abusiva?
La buona fede del terzo acquirente è davvero
irrilevante? E fino a che punto l’Amministrazione può applicare
l’art. 30 del d.P.R. n. 380/2001 senza un
effettivo contraddittorio procedimentale?
Sono queste le domande al centro dell’interessante
sentenza del CGARS del 14 aprile 2026, n. 246, che
affronta uno dei temi più delicati e complessi in materia di
governo del territorio: il rapporto tra repressione della
lottizzazione abusiva, tutela della pianificazione
urbanistica, affidamento del terzo acquirente e
sicurezza della circolazione immobiliare.
Nella decisione non rileva solo l’applicazione dell’art. 30 del
Testo Unico Edilizia, ma soprattutto il ruolo del
contraddittorio procedimentale ai sensi della
legge n. 241/1990 e le responsabilità dell’amministrazione
nell’applicare un provvedimento ablativo senza
considerare in modo effettivo i titoli che riguardano l’area e
l’immobile.
Lottizzazione abusiva: niente acquisizione
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