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Manovra 2022. La sintesi di tutte le novità della legge di bilancio – Cia Toscana

Bonus casa, fisco, pensioni, bonus investimenti. Una prima analisi del testo uscito dal Consiglio dei Ministri

Trenta miliardi di euro, a tanto vale la legge di bilancio per il 2022, deliberata il 28 ottobre dal Consiglio dei ministri. In larga parte si tratta di misure appostate con poco più di un “titolo” e che dovranno essere dettagliate nei passaggi parlamentari che la porteranno alla conversione in legge entro la fine dell’anno.


Riduzione delle imposte. Sono stati stanziati 8 miliardi di euro, anche se il premier Draghi ne ha annunciati altri 4 disponibili, per ridurre il carico fiscale per i dipendenti (riduzione del cuneo fiscale) ma anche per le imprese per quanto riguarda l’Irap. Su questo punto le commissioni parlamentari avranno un bel daffare. La legge di bilancio detta solo le linee di indirizzo: intervento sulle detrazioni fiscali per lavoro dipendente, riduzione delle aliquote sia Irpef che Irap.


Detassazione ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai Cd ed Iap. Prorogata al 2022 la detassazione dei redditi fondiari per coltivatori diretti e Imprenditori agricoli professionali.


Bonus fiscali per gli interventi edilizi (Superbonus 110% ed altro). Proroga con scadenze differenziate a seconda della tipologia di beneficiario. Per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, il Superbonus spetta con differenziazioni fino al 31 dicembre 2022:

  • a) senza ulteriori vincoli, se al 30 settembre 2021 risulta effettuata la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), oppure, se per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, sono state avviate le dovute formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo;
  • b) per gli interventi eseguiti da persone fisiche, il cui nucleo familiare ha un valore ISEE non superiore a € 25mila, per unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

Negli altri casi, il termine per concludere i lavori senza perdere il Superbonus è confermato al 30 giugno 2022.

Per i condomini, gli IACP e le cooperative, i termini sono più ampi. Per gli interventi edilizi, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche uniche proprietarie o comproprietarie di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, il Superbonus potrà essere fruito fino al 31 dicembre 2025. Attenzione però, dal 2024 la percentuale diminuisce: il Superbonus resterà nell’attuale misura del 110%, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, si ridurrà al 70% per le spese sostenute nel 2024, passando al 65% per quelle sostenute nel 2025. Per gli interventi effettuati da IACP e cooperative edilizie, la percentuale del Superbonus rimarrà al 110% fino al 31 dicembre 2023, a condizione che entro il 30 giugno dello stesso anno siano stati ultimati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Il Bonus facciate viene confermato fino alla fine del 2022, ma la percentuale passa dal 90% fino alla fine del 2021, al 60%. Gli interventi devono riguardare la facciata esterna degli edifici esistenti, frontale e principale dell’edificio, i lati dello stesso, con esclusione delle facciate interne se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico (chiostri, cavedi, cortili e spazi interni se non visibili dalla strada. Il bonus prescinde dalla categoria catastale, ma gli edifici devono essere ubicati in zona A o B di cui al Dm 1444/68, o in zone assimilabili in base alle disposizioni regionali ed ai regolamenti edilizi comunali.

Gli altri Bonus. Prorogati fino al 31 dicembre 2024:

  • a) la detrazione Irpef del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con limite di spesa a € 96mila;
  • b) l’ecobonus del 50-65-70-75% ed il bonus unico dell’80-85% per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica;
  • c) il sismabonus (anche per gli acquisti), al 50-70-75-80-85%;
  • d) la detrazione Irpef del 36% per interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato (Bonus verde).

Il Bonus mobili è prorogato al 31 dicembre 2024, ma dal primo gennaio prossimo, la spesa massima ammissibile passa dall’attuale € 16mila a € 5mila. La detrazione sarà riconosciuta per le ulteriori spese documentate sostenute nel periodo 2022/2024 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. I mobili e gli elettrodomestici dovranno essere destinati all’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione, iniziata a partire dal primo gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. Nel caso in cui gli interventi di ristrutturazione edilizia vengano effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto, oppure siano iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti nello stesso anno, il limite di € 5mila è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Invariata la misura della detrazione (50% della spesa), da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo. Il bonus dovrà essere agganciato a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto.


Niente proroga, al momento almeno, del Bonus colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, che pertanto scadrà alla fine del 2021.

Tranne che per il Superbonus 110%, l’attuale versione della legge di Bilancio 2022 non contiene novità in merito allo Sconto in fattura o cessione del credito: i due meccanismi resteranno in vigore fino al 2025 solo per gli interventi che possono beneficiare del Superbonus 110%.


Credito d’imposta per investi in beni strumentali 4.0. Il testo approvato dal Consiglio di ministri contiene una proroga triennale solo per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali 4.0, quelli tecnologicamente avanzati, interconnettibili alla rete ed interconnessi, con riduzione dell’aliquota per gli investimenti che verranno realizzato dal 1° gennaio 2023. Non è prevista la proroga per gli investimenti in beni strumentali non 4.0, quelli “generici, per i quali il credito d’imposta resterà in vigore fino al 31 dicembre 2022, con possibile estensione fino al 31 dicembre 2023 se entro il 31 dicembre 2022 è stato accettato l’ordine dal venditore ed è stato versato almeno il 20% del costo complessivo. Per i beni strumentali materiali 4.0 (trattrici interconnesse, ecc.), dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 con il meccanismo ordine/acconto, appena sopra riportato, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del: a) 20% del costo, per la quota di investimenti fino a € 2,5 mln; b) 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 2,5 mln e fino a € 10 mln; c) 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 10 mln e fino al limite di costo ammissibile di € 20 mln.

Per i beni strumentali immateriali 4.0 (software, ecc.), fero restando il tetto massimo di costo ammissibile di € 1mln, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del: a) fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024 con il meccanismo di ordine/acconto sopra riportato, nella misura del 20% del costo; b) dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025 con il meccanismo di ordine/acconto sopra riportato, nella misura del 15% del costo; c) dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 con il meccanismo di ordine/acconto sopra riportato, nella misura del 10%.


Sul fronte “sostegno alle imprese e fondi di garanzia”, è stato confermato (con riduzione) il Credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design, la Garanzia Italia SACE (finanziamento bancario per liquidità a breve termine, investimenti, estensione del finanziamento), la Nuova Sabatini (accesso al credito finalizzato all’acquisto o acquisizione in leasing di beni strumentali), il Fondo Simest (finanziamenti a tasso agevolato finalizzati a facilitare lo sviluppo internazionale delle imprese), ed il Fondo Gasparrini (intervento n favore delle famiglie anche di imprenditori che si trovano in situazioni di difficoltà a causa della perdita/riduzione del lavoro o dell’insorgenza di condizioni di non autosufficienza o della morte di un componente del nucleo familiare).


Il limite annuo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili, passa a 2 milioni di euro.


Molte le novità anche sul “fronte pensioni”: sostituzione di Quota100 con Quota102, proroga dell’Anticipo PEnsionistico (APE) sociale, proroga di Opzione donna, nuova pensione a 62 anni per i lavoratori di piccole e medie imprese. Definitivamente tramontata la tanto enfatizzata (e poco utilizzata) Quota100.

Quota 102. Dal prossimo gennaio e fino alla fine del 2022, il pensionamento “anticipato” potrà avvenire al compimento del 64° anno di età, con almeno 38 anni di contributi accreditati. Invariati gli altri aspetti già previsti per Quota100, in particolare il divieto di cumulo dei redditi da lavoro con la pensione, la facoltà di utilizzare la contribuzione mista per raggiungere il requisito contributivo di 38 anni (ma non quella accreditata nelle Casse Professionali), le finestre mobili (tre mesi per il settore privato, sei per il pubblico impiego), i termini di pagamento dilazionato della buonuscita, la possibilità di ottenere l’anticipo del Trattamento di fine rapporto/servizio. Il diritto a Quota102 perfezionato entro il 31 dicembre 2022 potrà essere esercitato anche negli anni successivi.

Rinnovata l’APE sociale, lo strumento che consente al lavoratore di ottenere un sussidio mensile d’importo massimo di € 1.500 lordi a carico della collettività, in attesa di maturare l’età per la pensione di vecchiaia (che anche per il 2022 rimane ferma a 67 anni). Nel caso di lavoratori disoccupati per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di licenziamento economico, la decorrenza dell’APE sociale non è più legata alla conclusione da almeno tre mesi della fruizione dell’indennità di disoccupazione (Naspi, Dis-Coll, ecc.). Sono state ampliate le categorie professionali che possono beneficiare dell’APE sociale con 63 anni di età e 36 anni di contributi. SCARICA LA TABELLA COMPLETA (PDF)

Opzione donna viene prorogata al 2022, ma aumentano di due anni i requisiti anagrafici necessari per ottenerla: da 58 a 60 anni per le dipendenti, da 59 a 61 per le autonome. Potranno scegliere questa forma di pensionamento anticipato le lavoratrici, sia del settore pubblico che privato, dipendenti o autonome, che entro il 31 dicembre 2021 compiono 60 anni di età se dipendenti, 61 se autonome ed hanno accreditato alla stessa data almeno 35 anni di contributi. Confermato il sistema di differimento della prima riscossione: 12 mesi di “finestra” per le dipendenti, 18 mesi per le autonome. Il personale del settore scuola potrà presentare domanda entro il 28 febbraio 2022.


È stato poi istituito un Fondo imprese in crisi, con dotazione di € 200mln per ogni anno dal 2022 al 2024, che potrà essere attivato per favorire il pensionamento del personale delle piccole e medie imprese in crisi, che ha almeno 62 anni di età.


Il Reddito di cittadinanza (RDC) viene confermato per il 2022 e 2023. Le novità attengono prevalentemente il contrasto alla “fuga dalle opportunità del lavoro” dei percettori il RDC. La domanda di RDC presentata all’Inps equivarrà alla Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) ed automaticamente trasmessa all’Agenzia nazionale politiche Attive Lavoro (Anpal). Al secondo rifiuto di una proposta di lavoro “congrua”, il RDC verrà revocato. Per “offerta di lavoro congrua” si intende l’offerta che, per la prima volta, rientra entro 80 Km di distanza dalla residenza (attualmente sono 100 km), o se raggiungibile entro 100 minuti con il trasporto pubblico; semplicemente in Italia se si tratta della seconda offerta (erano 250Km). Dal 1° gennaio 2022, l’importo del RDC verrà ridotto mensilmente di € 5 dal 6° mese in poi se di importo pari o superiore a € 300, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza (determinato in base al numero di componenti il nucleo familiare ISEE). Sono esclusi dalla riduzione i nuclei familiari in cui sono presenti minori di tre anni, o con disabilità grave o non autosufficienza.


Interventi per i giovani. Messa a regime del Bonus cultura di € 500 annui per i diciottenni; proroga a tutto il 2022 degli incentivi fiscali previsti per l’acquisto della prima casa da parte degli under36; rifinanziamento del Fondo affitti giovani, finalizzato a concedere uno sconto fiscale del 20% e fino a € 2.400/anno, sugli affitti pagati dai giovani di età tra 20 e 31 anni che vanno a vivere da soli.


Il congedo di paternità retribuito e obbligatorio di 10 giorni viene reso strutturale.


Interventi sul lavoro. La legge di bilancio 2022 introduce lo sgravio contributivo per il rientro delle dipendenti dopo la maternità. Nel 2022 i datori di lavoro potranno beneficiare dell’esonero del 50% per un anno del versamento dei contributi previdenziali a carico delle dipendenti che rientrano nel posto di lavoro dopo il congedo obbligatorio di maternità

Indennità NASPI e DIS-COLL. Dal prossimo anno diventerà più facile ottenere la NASPI ed avrà un “peso” maggiore. La nuova Naspi, viene erogata su richiesta dai lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente il lavoro e si trovano in stato di disoccupazione. I casi di dimissioni volontarie che danno comunque diritto alla Naspi, sono individuati dalla legge: a) dimissioni per giusta causa; b) dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità; c) risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro; d) risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda, distante più di 50Km dalla residenza del lavoratore; e) licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione; f) licenziamento disciplinare.

Per poter ottenere la Naspi, il lavoratore deve aver versato i contributi contro la disoccupazione per almeno 13 settimane nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. La prima novità riguarda il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione: per gli eventi che si verificheranno dal primo gennaio 2022, tale requisito viene cancellato. La seconda novità riguarda l’importo della Naspi. La decurtazione mensile dell’importo dal quarto mese di trattamento in poi viene modificata: interviene a partire dal sesto mese o dall’ottavo se il beneficiario ha compiuto 55 anni di età alla data di presentazione della domanda. Dal prossimo anno avranno diritto alla Naspi anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o dei loro soci.

Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione riservata ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata dell’Inps, la Dis-Coll, dal prossimo anno la decurtazione del 3% decorrerà dal sesto mese (fino ad oggi terzo mese). L’indennità verrà corrisposta per un numero di mensilità pari ai mesi di contributi accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente la cessazione del lavoro, fino alla cessazione, senza considerare eventuali periodi contributivi già tenuti in conto per l’erogazione della prestazione in precedenza, comunque per la durata massima di 12 mesi.

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