
La presenza di materiali infiammabili è sufficiente a far
scattare gli obblighi previsti dalla disciplina di prevenzione
incendi? La loro detenzione rende automaticamente necessaria la
SCIA antincendio o la denuncia prevista dall’art. 679 del Codice
penale?
E quali verifiche devono essere svolte prima di contestare la
violazione della normativa?
Sono le domande alle quali ha risposto la Corte di
Cassazione con la sentenza
n. 14378 del 20 aprile 2026, chiarendo che gli
obblighi in materia di prevenzione incendi non possono essere
desunti dalla sola presenza di sostanze infiammabili, ma richiedono
una verifica puntuale della disciplina applicabile.
Prima di affermare che un’attività è soggetta ai controlli dei
Vigili del Fuoco occorre accertare se essa rientri tra quelle
individuate dal d.P.R.
n. 151/2011 e se ricorrano tutte le condizioni
previste dalla normativa. Per questo motivo, la pericolosità di una
sostanza non coincide automaticamente con l’assoggettamento
dell’attività agli
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