
Con la risposta n. 213 del 14 luglio 2020 l’Agenzia delle entrate torna sull’argomento sismabonus (articolo 16, comma 1-septies, Dl n. 63/2013), con una serie di chiarimenti sollecitati da un’impresa di costruzioni.
In particolare, tra l’altro, precisa che, per rimanere nell’alveo dell’agevolazione, non è necessario che l’impresa esegua direttamente i lavori di miglioramento sismico. È possibile, infatti, che gli stessi interventi siano commissionati ad altra impresa esecutrice, a condizione che l’appaltante sia titolare del titolo abilitativo necessario alla realizzazione dei lavori finalizzati al miglioramento sismico e che sia astrattamente idonea a eseguirli, cioè sia identificata nel giusto codice attività Ateco, oppure abbia nell’oggetto sociale la previsione espressa dell’attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare.
Non è invece consentito, afferma l’Agenzia, che l’impresa non acquisti l’immobile e che lo alieni, successivamente agli interventi, attraverso un mandato a vendere conferitogli dal proprietario.
Tale modalità sarebbe in contrasto con il tenore letterale
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