Widget Image
Posts Popolari
Seguiteci anche su:

HomeCategorieBonus FacciateModello “REDDITI PF” 2022 per le persone fisiche. Le principali novità – Finanza & Fisco – Parlamento, Gazzetta Ufficiale, Agenzia Governative, Giurisprudenza in materia tributaria, autori

Modello “REDDITI PF” 2022 per le persone fisiche. Le principali novità – Finanza & Fisco – Parlamento, Gazzetta Ufficiale, Agenzia Governative, Giurisprudenza in materia tributaria, autori

Con l’aggiornamento comunicato il 22 aprile 2022 pronti i modelli dichiarativi 2022, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare in via telematica entro il 30 novembre 2022 (chi può presentare la dichiarazione ancora in forma cartacea presso gli uffici postali deve farlo tra il 2 maggio e il 30 giugno).

Contribuenti obbligati alla presentazione di Redditi Persone fisiche

Sono obbligati a utilizzare il modello Redditi Persone fisiche i contribuenti che:

  • nell’anno precedente (cioè, quello oggetto di dichiarazione) hanno posseduto redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA, redditi “diversi” non compresi fra quelli dichiarabili con il modello 730, plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
  • nell’anno precedente e/o in quello di presentazione della dichiarazione non risultano residenti in Italia;
  • devono presentare anche una delle dichiarazioni: IVA, IRAP, MODELLO 770;
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

Inoltre, anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 potrebbero avere la necessità di presentare alcuni quadri del modello Redditi PF (come il quadro RW – Investimenti all’estero e/o attività estere di natura finanziaria – Monitoraggio – IVIE/IVAFE).

Le novità del Modello REDDITI PF

Tra le novità di quest’anno, nel modello Redditi persone fisiche oltre al Superbonus al 110% sono presenti anche il bonus musica e il credito d’imposta per l’acquisto con IVA della prima casa per gli under 36. Il nuovo modello tiene conto delle nuove disposizioni introdotte per l’anno d’imposta 2021.

In particolare, si va dagli adeguamenti del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione a favore dei lavoratori dipendenti al Superbonus, dal nuovo “bonus musica per le spese relative a scuole di musica, conservatori e cori al credito d’imposta per l’installazione di sistemi di filtraggio e miglioramento qualitativo dell’acqua. Spazio anche per il credito d’imposta per l’acquisto con IVA della prima casa, dedicato agli under 36 e agli aumenti per le detrazioni riguardanti spese veterinarie e bonus mobili sostenute nel 2021. Inoltre, tra i crediti d’imposta, inseriti nel quadro CR, spazio alle nuove codifiche per fruire dei bonus per le spese di sanificazione delle strutture extra-alberghiere e di acquisto di dispositivi di protezione e di quelli per i depuratori d’acqua e per la riduzione del consumo di contenitori in plastica.

Nei quadri d’impresa è integrato il prospetto per l’applicazione della disciplina ACE, per consentire il calcolo della c.d. “ACE innovativa”, e sono recepite le novità in tema di “Patent box” con la maggiorazione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software, brevetti industriali, disegni e modelli che siano utilizzati nella propria attività.

In sintesi, per Fascicolo, le principali novità contenute nel modello REDDITI PF 2022, periodo d’imposta 2021:

Modello Redditi PF 2022 – Fascicolo 1

Frontespizio

Sezione “Firma della dichiarazione
Presenza visto di conformità Superbonus

Nel frontespizio, nella sezione “Firma della dichiarazione”, è stata prevista la nuova casella “Presenza visto Superbonus”, da barrare in caso di apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla fruizione in dichiarazione della detrazione delle spese per interventi rientranti nel “Superbonus” (articolo 119, comma 11, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv., con mod., dalla L 17 luglio 2020, n. 77).

Si ricorda che con riferimento alle spese per interventi rientranti nel Superbonus, per le quali il contribuente fruisce della detrazione in dichiarazione, sostenute a decorrere dal 12 novembre 2021, a fronte di fatture emesse da tale data, è richiesto l’apposizione del visto di conformità.

Come chiarito nelle istruzioni (pag. 22) la casella non va compilata nell’ipotesi in cui:

  • la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi);
A tal proposito si ricorda che nella Faq (aggiornate al 3 febbraio 2022) dell’Agenzia delle entrate ha evidenziato che “l’obbligo del visto di conformità per fruire della detrazione d’imposta relativa alle spese per interventi rientranti nel Superbonus è escluso nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi), ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730). Pertanto, nel caso in cui il contribuente modifichi i dati relativi alle spese ammesse al Superbonus proposti nella dichiarazione dei redditi precompilata e presenti direttamente la dichiarazione non dovrà richiedere il visto di conformità”.
  • sia compilata la sezione “VISTO DI CONFORMITÀ riservato al C.A.F. e al professionista”.

QUADRO RC – Redditi di lavoro dipendente e assimilati

 

Sezione V – Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente
Dall’anno d’imposta 2021 l’importo annuale del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione è aumentato a 1.200 euro.

 

Si ricorda che il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21 (in “Finanza & Fisco” n. 33/2020, pag. 2240), ha previsto, a partire dal 1° luglio 2020, l’abrogazione della disciplina del cosiddetto bonus Irpef e l’introduzione di due nuove misure fiscali, disciplinate al di fuori del testo unico delle imposte sui redditi, volte a ridurre la tassazione sul lavoro. Si rimanda per ogni ulteriore approfondimento a quanto chiarito con la circolare del 14 dicembre 2020, n. 29/E (in “Finanza & Fisco” n. 33/2020, pag. 2220).

La prima misura “trattamento integrativo, consiste sostanzialmente nella rimodulazione del bonus Irpef, riconoscendo un trattamento integrativo ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.

I potenziali beneficiari delle agevolazioni sono i contribuenti il cui reddito complessivo è formato:

  • dai redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del TUIR;
  • dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1, del TUIR, di seguito specificati:
    • compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
    • le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
    • somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
    • redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
    • remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
    • le prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis);
    • compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).

Per il trattamento integrativo, i contribuenti titolari dei redditi in precedenza indicati devono altresì avere un’imposta lorda, determinata su detti redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base al comma 1 dell’art. 13 del TUIR. Inoltre, la circolare 9/E del 14 maggio 2014, par. 3.1 — (in “Finanza & Fisco” n. 10/2014, pag. 746) ha chiarito che, al fine di evitare penalizzazioni per i lavoratori dipendenti che hanno i presupposti per la fruizione dell’imposta sostitutiva per incrementi di produttività, il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti. Tale impostazione è stata da ultimo confermata con la circolare 28/E del 15 giugno 2016 al paragrafo 1.5 (in “Finanza & Fisco” n. 10/2016, pag. 744).

Tale trattamento, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi, a decorrere dall’anno di imposta 2021 è pari a 1.200 euro.

Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non è superiore a 28.000 euro.

La seconda misura “ulteriore detrazione fiscale, riconosce una detrazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro. L’importo di tale detrazione, che deve essere rapportata al periodo di lavoro, è decrescente all’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 40.000 euro.

Come meglio chiarito nelle istruzioni (cfr. pag. 51), alla formazione del reddito complessivo ai fini del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione concorrono le quote di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari e per gli impatriati, nonché l’importo del reddito di locazione assoggettato a cedolare secca.

Le due agevolazioni sono riconosciute direttamente dal datore di lavoro in busta paga a partire dal mese di gennaio.

Pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, le due agevolazioni, l’ammontare spettante è riconosciuto nella presente dichiarazione. Le agevolazioni spettanti sono riconosciute nella dichiarazione in esame anche se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta

Sezione VI – Detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa (Rigo RC15)
È stato innalzato a 609,50 euro l’importo della detrazione spettante agli appartenenti al comparto sicurezza (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2021).

Questa sezione è riservata al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2021, per il quale è stata prevista una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 45, comma 2, decreto legislativo n. 29 maggio 2017, n. 95). L’agevolazione spetta ai lavoratori che nell’anno 2020 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 28.974 euro. La riduzione d’imposta è determinata dal datore di lavoro sul trattamento economico accessorio erogato (punto 383 della Certificazione Unica 2022). Qualora la detrazione d’imposta non trovi capienza sull’imposta lorda determinata ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell’imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell’anno 2021 ed assoggettate all’aliquota a tassazione separata di cui all’articolo 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Nel caso in cui il sostituto non abbia riconosciuto tale detrazione al percipiente, il contribuente può fruirne in dichiarazione se nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2022 è presente il codice BO.

La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95). Per l’anno d’imposta 2021 essa è pari a 609,50 euro (D.P.C.M. 27 ottobre 2021, pubblicato in G.U. n. 290 del 6 dicembre 2021) Nella colonna 1 (Fruita tassazione ordinaria) va riportato l’importo della detrazione indicato nel punto 384 della Certificazione Unica 2022 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nel punto 384 di tutte le Certificazioni Uniche. Nella colonna 2 (Non fruita tassazione ordinaria) va riportato l’importo della detrazione indicato nel punto 385 della Certificazione Unica 2022 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nel punto 385 di tutte le Certificazioni Uniche. Nella colonna 3 (Fruita tassazione separata) va riportato l’importo della detrazione indicato nel punto 516 della Certificazione Unica 2022 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nel punto 516 di tutte le Certificazioni Uniche.

QUADRO CR – Crediti d’imposta

Sezione VI – Credito d’imposta per l’acquisto della prima casa under 36 – Rigo CR13
È possibile la fruizione in dichiarazione del credito d’imposta maturato dagli under 36 con ISEE non superiore a 40.000 euro per l’acquisto della prima casa assoggettato ad IVA.

Il Rigo CR13 deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato un credito d’imposta a seguito dell’acquisto della prima casa assoggettata ad IVA. Costoro non debbono avere compiuto 36 anni nel corso dell’anno in cui hanno acquistato la prima casa e con un valore dell’Isee (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 40 mila euro annui.

Nella Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell’imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo RN47, col. 11, del mod. REDDITI PF 2021 se la casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio è compilata con il codice “1”.

Colonna 2 (Credito anno 2021): indicare il credito d’imposta maturato nel 2021. L’importo del credito è pari all’IVA pagata in occasione dell’acquisto della prima casa.

Colonna 3 (Credito compensato nel mod. F24): riportare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del modello REDDITI PF2022.

Colonna 4 (Credito compensato in atto): riportare il credito d’imposta utilizzato in compensazione negli atti stipulati successivamente all’acquisto della prima casa assoggettata ad IVA.

Si ricorda che nella colonne del rigo RN24, del QUADRO RN – Determinazione dell’IRPEF, riservate all’esposizione dei crediti d’imposta per i quali è possibile riportare nella successiva dichiarazione dei redditi ovvero utilizzare in compensazione con il mod. F24 la parte di credito che non trova capienza nell’imposta lorda è stata inserita la Colonna 6 (Credito d’imposta per acquisto prima casa under 36) che va compilata se si intende utilizzare in diminuzione dall’Irpef oppure successivamente in compensazione, il credito di imposta per il riacquisto della prima casa (indicato nella colonna 2 del rigo CR13) ed il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella colonna 1 del rigo CR13). In tale caso riportare in questa colonna la somma dei crediti indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo CR13 diminuita dell’importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 esposto a colonna 3 e dell’importo del credito utilizzato in atto esposto a colonna 4 del medesimo rigo CR13. Se è compilato il quadro LM l’importo da indicare in questa colonna va diminuito dell’importo indicato nella colonna 15 del rigo LM40. Per determinare l’eventuale quota del credito che non trova capienza nell’imposta lorda e da riportare nella colonna 44 del rigo RN47, si rinvia alle istruzioni fornite al rigo RN47.

Nel rinviare ai chiarimenti forniti con la circolare n. 12/E del 14 ottobre 2021 (in “Finanza & Fisco” n. 33/2021, pag. 2279) per ogni opportuno approfondimento in merito ai presupposti soggettivi, oggettivi e procedurali della disciplina agevolativa, si ricorda che l’articolo 64, commi da 6 a 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, (cd. D.L. Sostegni-bis in “Finanza & Fisco” n. 26-27/2021, pag. 1767) è volto a incentivare l’acquisto della casa di abitazione da parte delle persone più giovani attraverso alcune misure di favore, come l’esenzione al momento del rogito dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale ovvero, in caso di atto soggetto ad IVA, il riconoscimento di un credito d’imposta pari all’ammontare del tributo corrisposto in relazione all’acquisto. Tale credito può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute per successivi atti e denunce ovvero dalle imposte sui redditi delle persone fisiche risultanti dalla dichiarazione presentata dopo il perfezionamento dell’acquisto oppure in compensazione tramite F24. È prevista, inoltre, l’esenzione dall’imposta sostitutiva ex articolo 18 del D.P.R. n. 601 del 1973 per i finanziamenti erogati per l’acquisto, costruzione e ristrutturazione dell’immobile ad uso abitativo al ricorrere dei requisiti sopra indicati.

 

Sezione XII – Altri crediti d’imposta – Credito d’imposta depuratori acqua e riduzione consumo contenitori plastica – Rigo CR31, codice 10
È possibile fruire in dichiarazione del credito d’imposta per i depuratori acqua e riduzione consumo di contenitori in plastica.

Nel rigo CR31 vanno indicati i crediti d’imposta diversi da quelli indicati nelle precedenti sezioni.

Per indicare il credito d’imposta per i depuratori acqua e riduzione consumo di contenitori in plastica, nella colonna 1 (codice) occorre indicare il seguente codice:
10’ Credito d’imposta per depuratori acqua e riduzione consumo di plastica.

 

Al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, spetta un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2022, prot. n. 2022/102326 è stabilita la percentuale di fruizione del credito d’imposta nella misura del 30,3745 per cento. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo dei contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguita, in analogia a quanto previsto per in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all’ENEA.

 

QUADRO RP – Oneri e spese

Righi da RP8 a RP13 -Altre spese per le quali spetta la detrazione

Spese veterinarie (codice 29)
È stato innalzato a 550 euro il limite massimo delle spese veterinarie per cui è possibile fruire della relativa detrazione (cfr. l’art. 1, comma 333, della L 30/12/2020, n. 178).

 

Nella descrizione del Codice “29 (spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva) chiarito che la detrazione del 19 per cento spetta sulla parte che eccede l’importo di euro 129,11. Pertanto, l’importo va indicato comprensivo della franchigia e non può eccedere euro 550. Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 29 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.

Spese per i conservatori (codice 45)

È possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per l’iscrizione dei ragazzi ai conservatori, agli AFAM, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica. Si può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro (cfr. art. 1, commi 346, lett. a) e comma 347 della L 27/12/2019, n. 160).

Il codice utilizzabile è il n. “45” ed è utilizzabile “per spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica”. Il contribuente può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro. Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio i figli). La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori). In questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi. La spesa complessiva non può comunque superare 1000 euro per ciascun ragazzo. Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righi da RP8 a RP13 riportando in ognuno di essi il codice 45 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo. Per fruire della detrazione il contribuente deve effettuare il pagamento con versamento postale o bancario, ovvero con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 45.

Sezione III A – Recupero del patrimonio edilizio – Superbonus 110% eliminazione barriere architettoniche
Dall’anno d’imposta 2021, per le spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi sismabonus e ecobonus, è possibile fruire dell’aliquota maggiorata del 110%.

 

Nelle istruzioni per la compilazione dei righi da RP41 A RP47 chiarito che “per ogni anno e per ogni singola unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio deve essere compilato un singolo rigo. Allo stesso modo deve essere compilato un distinto rigo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali.

I righi da RP41 a RP47 vanno compilati per le spese sostenute dal 2009 al 2021.

colonna 1 (Anno) indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese o nel caso di acquisto di unità immobiliari facente parte di fabbricati interamente ristrutturati, la data di fine lavori se successiva alla data del rogito.

colonna 2 (Tipologia) compilare questa colonna solo nei seguenti casi:

  • spese sostenute nel 2012;
  • spese sostenute per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche dal 2013 al 2021 e spese di sistemazione a verde sostenute dal 2018 al 2021 spese bonus facciate e installazione impianti fotovoltaici e altri interventi al 110%;

Per indicare le predette spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche è stato inserito il nuovo codice ‘‘20’, che così recita:

 “20” spese sostenute nel 2021 per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui agli interventi sismabonus (codici d 5 a 11) o agli interventi trainanti superbonus (codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV- Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico). Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui ai codici 30,  31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica anche se gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche non sono eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai codici 30, 31, 32 e 33, fermi restando i requisiti di cui al comma 3 dell’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

  

Dal 2021 è possibile fruire della detrazione prevista per il recupero del patrimonio edilizio anche per le spese di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Sezione III C – Altre spese per le quali spetta la detrazione del 50% e del 110%

Rigo RP56 – Pace contributiva o colonnine per ricarica
Per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica iniziati nel 2021 sono previsti dei nuovi limiti di spesa.

 

Indicare le spese sostenute per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”) e per l’installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici. Indicare, in particolare:

  • nella colonna 1 il codice che identifica la spesa;
  • nella colonna 2 l’anno in cui è stata sostenuta la spesa;
  • nella colonna 3 la spesa sostenuta;
  • nella colonna 4 l’importo della rata.

I codici che identificano le spese per le quali spetta la detrazione del 50 per cento sono i seguenti:

 ‘2’ per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. La detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW, incluse le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento. Deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard e non accessibili al pubblico. Le spese devono essere di ammontare non superiore a 3.000 euro e la detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo. Possono beneficiare della detrazione i contribuenti che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese sono rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l’immobile o l’area in base ad un titolo idoneo. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali.

I pagamenti sono effettuati dai contribuenti con bonifico bancario o postale ovvero con altri mezzi di pagamento tracciabili quali, ad esempio, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Tali modalità di pagamento non sono richieste per i versamenti da effettuarsi con modalità obbligate in favore di pubbliche amministrazioni. Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.

3’ per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica eseguite congiuntamente agli interventi superbonus. Questo codice va utilizzato esclusivamente per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 congiuntamente a uno degli interventi c.d. trainanti e individuati con i codici ‘30’, ‘31’, ‘32’ e ‘33’ della sezione IV e ripartita in 5 quote annuali. In tal caso l’aliquota della detrazione è aumentata al 110%. Questo codice va utilizzato anche per le spese sostenute nel 2021 per lavori iniziati nel 2020 e proseguiti nel 2021.

nuovo ‘4 per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in edifici unifamiliari eseguite congiuntamente agli interventi superbonus. Questo codice va utilizzato esclusivamente per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 congiuntamente a uno degli interventi c.d. trainanti e individuati con i codici ‘30’, ‘31’, ‘32’ e ‘33’ della sezione IV per gli interventi su edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. In tal caso l’aliquota della detrazione è aumentata al 110% e ripartita in 5 quote annuali e il limite di spesa è pari a 2.000 euro per ognuna delle due unità immobiliare per cui è possibile fruire del superbonus.

nuovo ‘5  per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in edifici plurifamiliari o condomini eseguite congiuntamente agli interventi superbonus. Questo codice va utilizzato esclusivamente per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 congiuntamente a uno degli interventi c.d. trainanti e individuati con i codici ‘30’, ‘31’, ‘32’ e ‘33’ della sezione IV per gli interventi su edifici plurifamiliari o i condomini In tal caso l’aliquota della detrazione è aumentata al 110% e ripartita in 5 quote annuali e il limite di spesa è pari a 1.500 euro per un numero massimo di otto colonnine, è pari a 1.200 euro per il numero delle colonnine eccedenti le prime otto. L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

Per le sole spese di infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici, in caso di spese sostenute dalla società trasparente (art.5 o art. 116 del TUIR) di cui il dichiarante è socio, in colonna 8 deve essere indicato l’importo della spesa, che non può superare i limiti indicati in corrispondenza dei relativi codici sostenuta nel medesimo anno di colonna 7 della società partecipata, per la quota attribuita al dichiarante e, in colonna 5, il codice fiscale della società partecipata; in caso di più partecipate, oltre alla prima, va compilato un modulo distinto per ciascuno di essere avendo cura di compilare esclusivamente le colonne 5, 6, 7 e 8 e 9. La colonna 6 deve essere compilata con il codice “2” o “3” o “4” o “5”, di cui sopra, a seconda se le spese sostenute danno diritto alla detrazione del 50 o 110 per cento e a seconda del momento di sostenimento delle spese.

Rigo RP57 – Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati
Innalzato a 16.000 euro il limite massimo delle spese per cui è possibile fruire della relativa detrazione.

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50 per cento prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (sezione III-A), è riconosciuta una detrazione del 50 per cento per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

La detrazione spetta solo se sono state sostenute spese per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

  • manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
  • manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
  • ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
  • ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori all’alienazione o assegnazione dell’immobile.

Ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria sono quelli finalizzati al risparmio energetico volti all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici.

Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali è ammessa la detrazione solo per gli acquisti dei beni agevolati finalizzati all’arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere).

La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione. Qualora l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data “inizio lavori” si intende la data di acquisto o di assegnazione dell’immobile.

La detrazione spetta per le spese sostenute per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.

In particolare, rientrano tra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici. È consentito portare in detrazione anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

La detrazione spetta su un ammontare massimo di 10.000 euro per le spese di arredo sostenute nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016 se le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state sostenute a decorrere dal 26 giugno 2012. A partire dall’anno d’imposta 2017, e fino al 31 dicembre 2020, la detrazione spetta su un ammontare massimo di 10.000 euro per le spese di arredo sostenute in ciascun anno, purché i connessi interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati non prima del 1° gennaio dell’anno precedente. Per gli interventi di ristrutturazione effettuati nel corso dell’anno d’imposta oggetto della dichiarazione ovvero iniziati nel nell’anno precedente e proseguiti nell’anno d’imposta oggetto della dichiarazione, nella definizione del limite di 10.000 euro concorrono anche le spese di arredo sostenute nell’anno precedente per le quali si è già fruito della detrazione.

Ad esempio, la detrazione spetta su un ammontare massimo di 10.000 euro per le spese di arredo sostenute nel 2020 se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020. Per gli interventi di ristrutturazione effettuati nel 2019 ovvero iniziati nel 2019 e proseguiti nel 2020, nella definizione del limite di 10.000 euro concorrono anche le spese di arredo sostenute nel 2019 per le quali si è già fruito della detrazione.

 

Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a 16.000 euro. La detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo (cfr. art. 1, comma 58, lett. b), n. 2), della L 30/12/2020, n. 178).

I limiti di spesa sono riferiti alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa

Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali (in tal caso non è necessario utilizzare l’apposito bonifico soggetto a ritenuta previsto per le spese di ristrutturazione edilizia), oppure mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

È necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

È ammessa la detrazione anche per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate. Per ulteriori informazioni si rinvia alle circolari n. 29/E del 18 settembre 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 27/2013, pag. 2114) e n. 11/E del 21 maggio 2014 (par. 5 in “Finanza & Fisco” n. 13/2014, pag. 800)

Documenti da trasmettere

La Legge di Bilancio 2018, per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e che accedono alle detrazioni fiscali perviste per le ristrutturazioni edilizie, ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus).

La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. La mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alla detrazione.

Sul sito internet www.acs.enea.it è disponibile una guida rapida denominata “Detrazioni ristrutturazioni” in cui sono elencati gli interventi edilizi e tecnologici per cui vi è l’obbligo della comunicazione all’ENEA.

 

Colonne 1, 2, 4, 5 (N. rata e Spesa arredo immobile): indicare per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione il numero di rata (colonna 1 e 4) e la spesa sostenuta (colonna 2 e 5) entro il limite di 10.000 euro per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, e 16.000 euro per le spese sostenute nel 2021. In presenza di più di due immobili ristrutturati va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del Modello.

Colonne 3 e 6 (Importo rata): indicare l’importo di ciascuna rata, dividendo per dieci l’ammontare complessivo della spesa sostenuta indicata rispettivamente nella colonna 2 e 5.

Locazioni brevi

Dall’anno d’imposta 2021 il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi, l’attività di locazione da chiunque esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 del codice civile in base al quale è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Pertanto, in tal caso, il relativo reddito va dichiarato utilizzando il terzo fascicolo del modello REDDITI Persone fisiche.

Si ricorda che la disciplina delle locazioni brevi si applica ai soli contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017. Un contratto si considera stipulato a partire dal 1°giugno 2017 se a partire da tale data il locatario ha ricevuto la conferma della prenotazione. Il termine di 30 giorni deve essere considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale; anche nel caso di più contratti stipulati nell’anno tra le stesse parti, occorre considerare ogni singolo contratto, fermo restando tuttavia che se la durata delle locazioni che intervengono nell’anno tra le medesime parti sia complessivamente superiore a 30 giorni devono essere posti in essere gli adempimenti connessi alla registrazione del contratto.

Questa disciplina si applica sia nel caso in cui i contratti siano stipulati direttamente tra locatore (proprietario o titolare di altro diritto reale, sublocatore o comodatario) e conduttore, sia nel caso in cui in tali contratti intervengano soggetti che esercitano attività d’intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, che mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Il contratto di locazione breve può avere ad oggetto, unitamente alla messa a disposizione dell’immobile abitativo, la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali nonché di altri servizi che corredano la messa a disposizione dell’immobile, come ad esempio, la fornitura di utenze, wi-fi, aria condizionata.

La disciplina in esame non è invece applicabile se insieme alla messa a disposizione dell’abitazione sono forniti servizi aggiuntivi che non presentano una necessaria connessione con la finalità residenziale dell’immobile, quali ad esempio, la fornitura della colazione, la somministrazione di pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti.

Riguardo al canone di locazione dell’immobile concesso in locazione dal comodatario per periodi non superiori a 30 giorni il reddito del canone di locazione è tassato in capo al comodatario come reddito diverso e quindi da indicare nel quadro RL. Il proprietario dell’immobile indicherà nel quadro RB la sola rendita catastale dell’immobile concesso in comodato gratuito.

La disciplina delle locazioni brevi, inoltre, prevede che se i contratti di locazione breve sono stati conclusi con l’intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, i canoni di locazione sono assoggettati ad una ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve. La ritenuta è effettuata nel momento in cui l’intermediario riversa le somme al locatore.

La ritenuta è applicata sull’importo del canone o corrispettivo lordo indicato nel contratto di locazione breve; non devono essere assoggettati a ritenuta eventuali penali o caparre o depositi cauzionali in quanto si tratta di somme di denaro diverse ed ulteriori rispetto al corrispettivo.

Nell’importo del corrispettivo lordo sono incluse anche:

  • le somme corrisposte per le spese per servizi accessori eccetto il caso in cui tali spese siano sostenute direttamente dal conduttore o siano a questi riaddebitate dal locatore sulla base dei costi e dei consumi effettivamente sostenuti;
  • l’importo della provvigione dovuta all’intermediario se è trattenuta dall’intermediario sul canone dovuto al locatore in base al contratto. La ritenuta è a titolo d’imposta se in dichiarazione dei redditi o all’atto della registrazione del contratto si opta per l’applicazione della cedolare secca, altrimenti è a titolo d’acconto.

Gli intermediari che effettuano la ritenuta, sono tenuti a certificare le ritenute operate ai locatori mediante il rilascio della Certificazione Unica. Al riguardo si ricorda che il reddito fondiario derivante dalla locazione effettuata nel corso del 2021 va riportato in dichiarazione anche se il corrispettivo è stato percepito nel corso del 2020 ed è indicato nella Certificazione Unica – Locazioni brevi 2021. Il medesimo reddito fondiario va indicato in dichiarazione anche se il corrispettivo non è stato ancora percepito o, se percepito, la Certificazione Unica non è stata rilasciata; mentre se il corrispettivo è stato percepito nel 2021 ma il periodo di locazione avviene nel corso del 2022, la tassazione va rinviata all’anno in cui la locazione è effettivamente effettuata.

Il reddito derivante dalla sublocazione o dalla locazione del comodatario va tassato nell’anno in cui il corrispettivo è percepito senza tener conto di quando effettivamente il soggiorno ha avuto luogo. Si ricorda che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (ad esempio valore I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulle locazioni brevi si possono consultare il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 12 luglio 2017, protocollo n. 132395/2017 (in “Finanza & Fisco” n. 15/2017, pag. 1187) e la circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 23/2017, pag. 1851)

 

Modello Redditi PF 2022 – Fascicolo 2

Tra principali novità del Fascicolo 2 del Mod. Redditi PF 2022, si segnalano le modifiche legate alle disposizioni del cd. “esonero contributivo” introdotto dalle Legge di bilancio 2021 (Quadro RR) e alla rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti all’1/01/2021 prevista dalle Legge di bilancio 2021 (Quadri RM e RT)

QUADRO RR – Contributi previdenziali

 

Il quadro deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all’Inps. Quest’anno, come spiegano le istruzioni, in sede di versamento dei contributi tramite modello F24, l’importo a debito può essere diminuito di quanto concesso a titolo di esonero ai sensi dell’articolo 1, commi 20-22-bis, della legge n. 178/2020, così come comunicato dall’INPS sul cassetto previdenziale.

 

Sezione I – Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti

Ai fine dell’indicazione dei dati relativi all’esonero contributivo nelle istruzioni relative ai righi RR2 e RR3 chiarito che in colonna 11, vanno indicati i contributi IVS dovuti sul reddito minimale, calcolati, applicando al reddito indicato nella colonna 10, le aliquote stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o commercianti) al netto di eventuali riduzioni indicate a colonna 7. Tale importo deve essere indicato al lordo dell’importo concesso a titolo di esonero previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30/12/2020 n. 178, mentre a colonna 23, va indicato l’importo del beneficio dell’esonero di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30/12/2020 n. 178.

 

Riguardo la colonna 25, che accoglie i dati dei contributi IVS dovuti sul reddito eccedente il minimale, calcolati applicando al reddito indicato nella colonna 24, le aliquote per scaglioni di imponibile stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o commercianti) al netto di eventuali riduzioni indicate a colonna 7, specificato che per coloro che svolgono l’attività di affittacamere o produttore di III o IV gruppo, l’importo deve essere indicato al lordo dell’importo concesso a titolo di esonero previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30/12/2020 n. 178. Di conseguenza a colonna 37, coloro che svolgono l’attività di affittacamere o di produttori di assicurazione di terzo o quarto gruppo dovranno indicare l’importo del beneficio dell’esonero di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30/12/2020 n. 178.

Sezione II – Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’Inps

 

Per la sezione riservata ai lavoratori autonomi che svolgono attività di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR, tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, previsto un nuovo rigo, l’RR9, nel quale deve essere indicato:

  • in colonna 1 attestare di essere stato beneficiario di esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  • in colonna 2 importo del contributo oggetto di esonero.

 

Modello Redditi PF 2022 – Fascicolo III

 

Quadro RF – Reddito d’impresa in regime di contabilità ordinaria

Quadro RG – Reddito d’impresa in regime di contabilità semplificata

Quadro RS – Prospetti comuni ai quadri

 

Maggiorazione “Patent box”

 

Nei quadri RF e RG, tra le “Altre variazioni in diminuzione” (rigo RF55, codice 86) e tra gli “Altri componenti negativi” (rigo RG22, codice 47), è stata prevista l’indicazione della maggiorazione del 110 per cento dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa.

Comunicazione per i regimi opzionali per la tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di taluni beni immateriali – “Patent box

Per usufruire della predetta disciplina è stato previsto nel quadro RS, rigo RS147 l’esercizio dell’opzione nonché nella sezione “Dati relativi all’opzione Patent Box del medesimo quadro”, il monitoraggio dei dati utili relativi ai beni oggetto del Patent box (articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, come modificato dall’art. 1, comma 10, lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Come chiariscono le istruzioni “dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (di seguito “decreto”), ai sensi dell’art. 6 (come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234) i soggetti titolari di reddito d’impresa possono optare per la disciplina del cosiddetto “Patent box”. I soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR possono esercitare l’opzione a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

Con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto e ai successivi periodi d’imposta, quindi, non sono più esercitabili le opzioni previste dall’art. 1, commi da 37 a 45, della legge di Stabilità 2015 e dall’art. 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

Ai fini delle imposte sui redditi, il regime di “Patent box” consente di usufruire della maggiorazione del 110 per cento dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa. I soggetti che intendano beneficiare della maggiore deducibilità possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione mediante idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Il contribuente che detiene la documentazione ne dà comunicazione all’Amministrazione finanziaria nella presente dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell’agevolazione. In assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Con provvedimento del 15 febbraio 2022, prot. n. 48243/2022, l’Agenzia delle entrate ha approvato le disposizioni attuative per beneficiare della deduzione maggiorata prevista dal nuovo regime patent box. L’opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta, è irrevocabile ed è rinnovabile.

Le predette disposizioni si applicano a condizione che i soggetti svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni sopra indicati.

Si ricorda che l’esercizio dell’opzione rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (IRAP). L’opzione è esercitata compilando il rigo RS147 e decorre dal periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.

I soggetti interessati esercitano l’opzione e, al contempo, comunicano il possesso della documentazione, barrando, rispettivamente, la casella “1” (“Opzione”) e la casella “2” (“Possesso documentazione”).

I contribuenti che abbiano esercitato opzioni ai sensi dell’art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015), afferenti ai periodi d’imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui all’art. 6 del decreto, previa comunicazione da effettuare con la presente dichiarazione barrando la casella 3 (“Comunicazione”).

Sono esclusi dalla predetta possibilità coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all’art. 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero coloro che abbiano presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 34 del 2019.

I soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di accordo preventivo ovvero istanza di rinnovo dei termini dell’accordo, non ancora sottoscritto, e intendano comunicare la scelta di aderire al regime agevolativo di cui all’art. 6, oltre a barrare la casella 3, devono indicare nel campo 4 (“Identificativo ruling”) il numero di protocollo di registrazione in ingresso dell’istanza di ruling, comunicato al contribuente nella dichiarazione di ammissibilità dell’istanza. Qualora debbano essere indicati più numeri di protocollo vanno compilati distinti moduli mentre la casella 3 va barrata solo sul primo modulo.

I contribuenti che hanno optato/comunicato l’adesione al regime agevolativo di cui all’art. 6 del decreto sono tenuti a compilare la sezione “Dati relativi all’opzione Patent box” del quadro RS (vedi infra).

Quadro RS – Prospetti comuni ai quadri – Dati relativi all’opzione “Patent box

Dati relativi all’opzione “Patent box”

La sezione va compilata dai contribuenti che optano o comunicano, nel rigo RS147 del presente quadro, l’adesione al regime agevolativo cosiddetto “Patent box” di cui all’art. 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n.234.

I contribuenti compilano i righi da RS530 a RS532 al fine di fornire informazioni sulla classificazione dei beni in software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa, sui costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai predetti beni e per i quali si intende usufruire della maggiorazione del 110 per cento dei citati costi. In particolare, va indicato:

  • in colonna 1, il numero dei beni per i quali è esercitata l’opzione/comunicazione;
  • l’ammontare delle spese sostenute per le attività di ricerca e sviluppo intra-muros, relative al proprio personale, in colonna 2, agli ammortamenti delle proprie attrezzature, in colonna 3, e ad altri costi, in colonna 4;
  • in colonna 5, le spese sostenute per finanziare progetti esterni (ricerca e sviluppo extra-muros).

Qualora in uno o più periodi d’imposta le spese di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 6 del decreto siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al citato comma 3, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110 per cento di dette spese a decorrere dal periodo d’imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

La maggiorazione del 110 per cento non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. Pertanto, nell’ipotesi descritta, nei righi da RS530 a RS532 vanno distintamente indicati i beni per i quali nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione si ottiene un titolo di privativa industriale riportando le informazioni richieste. In particolare, nei campi da 2 a 5 vanno indicati, cumulativamente, i costi sostenuti in vista della creazione di una o più delle immobilizzazioni immateriali negli otto periodi d’imposta precedenti e va barrata la casella “Comma 10-bis”.

Qualora il contribuente debba fornire le informazioni richieste sia con riferimento a beni già utilizzati sia con riferimento a beni per i quali è ottenuta la privativa industriale nel corso del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione occorre compilare più righi utilizzando moduli aggiuntivi.

 

Regime delle perdite delle imprese in contabilità semplificata

Nei quadri RF, RG, LM e RD è stata gestita la fine del regime transitorio delle perdite pregresse derivanti dall’esercizio di attività d’impresa in contabilità semplificata, di cui all’art. 8, comma 3, del TUIR (rigo RF100, RG35, LM37, e RD17) che potevano essere computate in diminuzione, nel limite del 60 per cento, dai redditi d’impresa conseguiti nel periodo d’imposta 2020 (articolo 1, commi 25 e 26, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

 

 

Quadro RS – Prospetti comuni ai quadri RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari

 

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)

Nel quadro RS è stato integrato il prospetto per l’applicazione della disciplina ACE per consentire il calcolo della c.d. ACE innovativa determinata applicando l’aliquota del 15 per cento alla variazione in aumento del capitale proprio nel 2021, che rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto, e per tenere conto dei casi in cui il dichiarante riceva dal cedente o dalla società trasparente il credito d’imposta ACE (articolo 19, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73).

Il prospetto è compilato dai soggetti che fruiscono della deduzione c.d. “ACE” dal reddito complessivo netto secondo le disposizioni previste dall’articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Le disposizioni di attuazione dell’agevolazione sono state stabilite con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 agosto 2017. (di seguito “decreto”), con cui sono state stabilite disposizioni aventi finalità antielusiva specifica.

L’importo ammesso in deduzione corrisponde al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio valutato, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, mediante l’applicazione dell’aliquota dell’1,3 per cento alla variazione in aumento del suddetto capitale rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 (art. 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2019, n. 160). Ai sensi del comma 552 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010 (il patrimonio netto include l’utile di esercizio). Ai fini del calcolo della predetta differenza, in alcuni casi particolari, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 del decreto.

Per i soggetti diversi da quelli che svolgono attività finanziarie ed assicurative di cui alla sezione K della tabella codici attività, ad eccezione delle holding non finanziarie, la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 (art. 5, comma 3, del decreto) I “titoli di solidarietà”, di cui all’art. 77 del D.Lgs. n.117 del 2017 (Codice del Terzo settore), non rilevano ai fini della previsione precedente.

In ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio.

Se il periodo di imposta è di durata diversa dall’anno solare, la variazione in aumento va ragguagliata alla durata del periodo stesso.

La parte del rendimento nozionale che supera il reddito d’impresa dichiarato è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi, ovvero è fruibile come credito d’imposta applicando a questa eccedenza le aliquote di cui all’articolo 11 del TUIR. Il credito d’imposta è utilizzato in diminuzione dell’IRAP e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo (art. 19, comma 1, lettera b), decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.

L’agevolazione ACE si applica alle stabili organizzazioni di imprese residenti di cui all’art. 168-ter del TUIR, ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 (punto 7.8). In tal caso, per ogni stabile organizzazione in regime di branch exemption è compilato un distinto modulo del presente quadro e nella colonna 19 del rigo RS37 va indicato il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella “Elenco dei Paesi e territori esteri”), in cui è localizzata la stabile organizzazione. L’ACE determinata nel modulo del presente quadro RS riferito a ciascuna branch esente va utilizzata nel modulo del quadro RF o RG corrispondente alla medesima branch.

 

ACE innovativa 2021

Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (si veda l’art. 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, c.d. “ACE innovativa 2021”):

  • per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, l’aliquota percentuale, per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale (lettera b) del citato comma 287 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019) è pari al 15 per cento;
  • gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta;
  • la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.

Inoltre, la deduzione del rendimento nozionale valutato mediante applicazione della predetta aliquota del 15 per cento corrispondente agli incrementi di capitale proprio può essere alternativamente fruita tramite riconoscimento di un credito d’imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale l’aliquota dell’IRPEF (di cui all’art. 11 del TUIR) in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Il credito d’imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all’Agenzia delle entrate dal giorno successivo a quello dell’avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta, nonché le modalità attuative per la cessione del credito sono definite nel Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 settembre 2021, n. 238235.

Il credito d’imposta non è produttivo di interessi. Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure può essere chiesto a rimborso. In alternativa, il credito d’imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui all’art. 109, comma 5, del TUIR.

Ai fini della determinazione della deduzione, nel rigo RS36 va indicato:

  • in colonna 1, l’importo degli incrementi del capitale proprio per il 2021 come determinato ai sensi dell’art. 5 del decreto;
  • in colonna 2, l’importo dei decrementi del capitale proprio per il 2021 come determinato ai sensi dell’art. 5 del decreto;
  • in colonna 3, l’ammontare delle riduzioni per il 2021 pari agli acquisti di partecipazioni in società controllate e quello relativo agli acquisti di aziende o di rami di In tale colonna vanno altresì indicate le altre riduzioni derivanti dalle disposizioni aventi finalità antielusiva stabilite dal predetto decreto;

Sia i decrementi che le riduzioni decurtano prioritariamente l’importo degli incrementi del capitale proprio rilevanti ai fini dell’ACE innovativa 2021 e per la quota eccedente gli incrementi rilevanti ai fini dell’ACE ordinaria

Ai fini della determinazione dell’ACE “ordinarianon si applica il secondo periodo del comma 2 dell’art. 19 del decreto-legge n. 73 del 2021, per cui nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta. Per la quota di detti incrementi che non ha concorso alla determinazione dell’ACE innovativa 2021 a motivo del superamento del limite dei 5.000.000 di euro previsto dall’ultimo periodo del citato comma 2, continua ad operare la regola del ragguaglio temporale prevista ordinariamente per i conferimenti in denaro e assimilati.

  • in colonna 4, l’importo della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente per un ammontare massimo di 5 milioni di euro (art. 19, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021) pari alla differenza tra l’importo di colonna 1 e quello di colonna 2 e diminuita dell’importo di colonna 3 (da ricondurre a 5.000.000 se superiore); qualora il risultato sia pari o inferiore a zero, la presente colonna non va compilata;
  • in colonna 5, il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, pari al 15 per cento dell’importo di colonna 4;
  • in colonna 5A, il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio trasformato in credito d’imposta ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del decreto legge n. 73 del 2021. La quota di rendimento nozionale non trasformata in credito d’imposta, pari alla differenza (se positiva), tra gli importi di colonna 5 e di colonna 5A, va sommata al rendimento nozionale relativo all’ACE ordinaria nella colonna 7 del rigo RS37;
  • in colonna 6, il credito d’imposta “potenziale” calcolato applicando all’importo di colonna 5 le aliquote IRPEF di cui all’art. 11 TUIR;
  • in colonna 7, il credito d’imposta riconosciuto dall’Agenzia delle entrate a seguito di apposita comunicazione del richiedente ai sensi dell’art. 19, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021;
  • in colonna 9, il credito d’imposta ricevuto dal dichiarante e formalmente accettato con le modalità previste dal punto 5 del citato provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 17 settembre 2021;
  • in colonna 10, il credito d’imposta attribuito al dichiarante dalla società partecipata in regime di trasparenza fiscale;
  • in colonna 11 il credito d’imposta utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 entro la data di presentazione della dichiarazione;
  • in colonna 12 il credito d’imposta ceduto con le modalità previste dal punto 5 del citato provvedimento dell’Agenzia del 17 settembre 2021 entro la data di presentazione della dichiarazione;
  • in colonna 13 il credito d’imposta di cui si chiede il rimborso;
  • in colonna 14 nel caso d’impresa familiare, il credito d’imposta imputato dal titolare ai collaboratori dell’impresa;
  • in colonna 15 l’importo del credito d’imposta residuo pari alla seguente somma algebrica: minore importo (col. 6 e col. 7) + col. 8 + col. 9 + col. 10 – col. 11 – col.12 – col. 13 – col. 14;
  • in colonna 16 il credito d’imposta eventualmente riversato con il modello F24 da parte del contribuente qualora abbia compensato/ceduto più di quanto effettivamente disponibile.

Nel rigo RS37 vanno indicati gli importi degli incrementi (colonna 1) e dei decrementi (colonna 2) del capitale proprio calcolati secondo le disposizioni dell’art.1 del decreto-legge n. 201 del 2011 nonché delle riduzioni del capitale proprio (colonna 3) al netto di quelli già considerati ai fini della determinazione dell’ACE innovativa 2021.

  • in colonna 4, la differenza tra l’importo di colonna 1 e quello di colonna 2 diminuita dell’importo di colonna 3; qualora il risultato sia pari o inferiore a zero, la presente colonna non va compilata;
  • in colonna 5, l’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell’esercizio. L’importo del patrimonio netto include l’utile o la perdita dell’esercizio. Se il patrimonio netto assume valore negativo o zero, la colonna 6 non va compilata in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale proprio;
  • in colonna 6, il minore tra gli importi di colonna 4 e di colonna 5;
  • in colonna 7, il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, pari all’1,3 per cento dell’importo di colonna 6;
  • in colonna 8, il codice fiscale del soggetto che ha attribuito per trasparenza il rendimento nozionale eccedente il proprio reddito d’impresa dichiarato e in colonna 9 il relativo importo Nel caso in cui il dichiarante abbia ricevuto il rendimento nozionale da più soggetti deve compilare più moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra del presente quadro;
  • in colonna 10, l’importo del rendimento nozionale riportato dal precedente periodo d’imposta indicato nel rigo RS37 18 del modello Redditi PF 2021;
  • in colonna 11, l’importo del rendimento nozionale complessivo, pari alla somma tra l’importo indicato in colonna 7, quello indicato nella colonna 9 di tutti i moduli compilati (per i quali non è compilata la colonna 19), e l’importo indicato in colonna 10.

In caso di opzione per la branch exemption (art. 168-ter del TUIR), l’ammontare complessivo del rendimento nozionale relativo alle stabili organizzazioni non può essere superiore al rendimento nozionale relativo all’impresa nel complesso. In tal caso, l’importo del rendimento nozionale che eccede quello relativo all’impresa nel complesso è imputato in proporzione al rendimento nozionale relativo a ogni singola stabile organizzazione, che è conseguentemente ridotto;

  • in colonna 12, l’ammontare del rendimento nozionale ceduto (colonna 7 dei righi RS6 e RS7);
  • in colonna 13, l’ammontare dei redditi d’impresa di spettanza dell’imprenditore, indicati nei seguenti quadri: RF, RG, RD, RH;
  • in colonna 14, la somma tra l’importo relativo al rendimento nozionale di spettanza dell’imprenditore (col. 11 – col. 12) che viene utilizzato nella presente dichiarazione in diminuzione del reddito complessivo e la quota dedotta dalle società partecipate beneficiarie della deduzione;
  • in colonna 15, la quota del rendimento nozionale indicato in colonna 14, relativa alle società partecipate beneficiarie della deduzione;
  • in colonna 16, la quota del rendimento nozionale indicato in colonna 14, di spettanza dell’imprenditore (col. 11 – col. 12) che viene utilizzato nella presente dichiarazione in diminuzione del reddito complessivo da indicare nella colonna 5 del rigo Nel caso in cui il reddito complessivo è negativo la presente colonna non deve essere compilata. Nel caso in cui il reddito complessivo è positivo l’ammontare dell’agevolazione utilizzabile non può essere superiore al minore importo tra il reddito complessivo e la somma dei redditi d’impresa indicati nella colonna 13 del presente rigo;
  • in colonna 17, l’importo del rendimento nozionale di spettanza dell’imprenditore maturato nel periodo d’imposta (col. 11 – col. 12 – il maggiore importo tra col. 10 e col. 16) che non è stato possibile utilizzare in diminuzione dal reddito d’impresa, che è fruito come credito d’imposta in diminuzione dell’IRAP (art. 19, comma 1, lettera b), decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91);
  • in colonna 18, l’importo del rendimento nozionale che non è stato utilizzato in diminuzione del reddito d’impresa. L’importo da indicare è pari alla differenza tra l’ammontare indicato in colonna 11 e la somma degli importi indicati nelle colonne 12, 16 e 17; tale importo è computato in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi.

Il contribuente può interpellare l’amministrazione ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b), della legge 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente) al fine di dimostrare che in relazione alle disposizioni con finalità antielusiva specifica le operazioni effettuate non comportano duplicazioni dell’agevolazione. Il contribuente che intende fruire dell’agevolazione ma non ha presentato l’istanza di interpello prevista ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve esporre nel rigo RS38 gli elementi conoscitivi ivi indicati.

In particolare, nel rigo RS38 va indicato:

  • in colonna 1, il codice 1, in caso di mancata presentazione dell’istanza di interpello, o il codice 2, in caso di presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta positiva;
  • in colonna 2, l’ammontare totale dei conferimenti in denaro ex art. 10, comma 2, del decreto;
  • in colonna 3, l’ammontare dei conferimenti di colonna 2 che ha comportato una sterilizzazione della base di calcolo dell’ACE;
  • in colonna 4, l’ammontare totale dei corrispettivi per l’acquisizione o l’incremento di partecipazioni ex art. 10, comma 3, lett. a), del decreto;
  • in colonna 5, l’ammontare dei corrispettivi di colonna 4 che ha comportato una sterilizzazione della base di calcolo dell’ACE;
  • in colonna 6, l’ammontare totale dei corrispettivi per l’acquisizione di aziende o di rami d’aziende ex art. 10, comma 3, lett. b), del decreto;
  • in colonna 7, l’ammontare dei corrispettivi di colonna 6 che ha comportato una sterilizzazione della base di calcolo dell’ACE;
  • in colonna 8, l’ammontare totale degli incrementi dei crediti di finanziamento ex art. 10, comma 3, lett. c), del decreto;
  • in colonna 9, l’ammontare degli incrementi di colonna 8 che ha comportato una sterilizzazione della base di calcolo dell’ACE;
  • in colonna 10, l’ammontare totale dei conferimenti in denaro ex art. 10, comma 4, del decreto;
  • in colonna 11, l’ammontare dei conferimenti di colonna 10 che ha comportato una sterilizzazione dell’incremento di capitale proprio.

Prospetto aiuti di stato – Inserimento della casella ‘‘assenza Impresa Unica’’

Nel rigo RS402, vanno riportati, in caso di aiuti de minimis, i codici fiscali delle imprese che concorrono con il soggetto beneficiario a formare una “impresa unica”, come definita dall’articolo 2, comma 2, del Regolamento (UE) 1407/2013.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del citato regolamento, per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

  1. un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
  2. un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
  3. un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
  4. un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima,

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate una “impresa unica”.

Nel presente rigo, in caso di aiuti ricevuti nell’ambito della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework), vanno riportati anche i codici fiscali delle imprese con le quali il dichiarante si trova in una relazione di controllo ai fini della definizione di impresa unica, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato. Nel caso in cui tali codici fiscali siano stati già dichiarati in sede di presentazione dell’autodichiarazione di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021, non occorre compilare il presente rigo.

In assenza di impresa unica, come sopra definita, e/o nella situazione descritta nel periodo precedente, il presente rigo non va compilato e va barrata la casella “Assenza impresa unica”.

Zone economiche speciali (ZES) – Inserimento del rigo RS491

Aggiunto, infine, il nuovo rigo RS491. La funzione del rigo è quelli di permettere di fruire dell’agevolazione, consistente nella riduzione dell’imposta dovuta nella misura del 50 per cento.

Nelle istruzioni chiarito che il contribuente compila la dichiarazione nel modo usuale e successivamente indica nel rigo RS491:

  • in colonna 1, l’ammontare dei redditi già indicati nei quadri RF, RG, RD, realizzati nella ZES per cui intende usufruire dell’agevolazione;
  • in colonna 2, l’ammontare dei redditi già indicati nei quadri RF, RG, RH realizzati nella ZES dal soggetto fiscalmente trasparente di cui il dichiarante è socio/beneficiario (ad esempio, società di persone, Trust, ecc.), per i quali detto soggetto trasparente intende usufruire dell’agevolazione. L’importo di colonna 2 non deve essere ricompreso nell’importo di colonna 1.

Nel caso in cui il dichiarante sia il titolare di un’impresa familiare o di un’azienda coniugale non gestita in forma societaria, la quota di reddito agevolato attribuita ai collaboratori o al coniuge va indicata nell’apposita sezione del quadro RS, ai fini della determinazione dell’agevolazione da parte del beneficiario.

Il reddito totale realizzato nella ZES (RTZ) è pari alla somma degli importi delle colonne 1 e 2, al netto delle eventuali quote di reddito agevolato attribuite ai collaboratori dell’impresa familiare ed indicati nella colonna 8 dei righi RS6 e/o RS7 e va riportata nella colonna 3 del presente rigo.

Per calcolare l’agevolazione una volta determinato RTZ occorre calcolare la percentuale di incidenza di RTZ sul reddito complessivo, pari a:

RTZ / (RN1, col. 5 + RS37, col.16);

(tale rapporto va ricondotto a 1 se superiore a 1)

Se il risultato è maggiore di zero, riportate l’importo così ottenuto. Se il risultato è negativo scrivere zero

Tale percentuale va poi applicata all’imposta netta ante agevolazione, pari alla seguente somma algebrica: (RN5 – RN22 – RN25)

Il risultato così ottenuto, moltiplicato per 0,5, costituisce l’ammontare di riduzione d’imposta spettante, “Agevolazione _ZES”, che dovrà essere portato in diminuzione dell’imposta netta da indicare nel rigo RN26, secondo le indicazioni ivi fornite.

 

Quadro RQ – Imposte sostitutive e addizionali all’Irpef

Sezione XXIV – Rivalutazione delle attività immateriali
Deduzione maggior valore attività immateriali

Nel quadro RQ è stata prevista una nuova sezione XXIV per i soggetti che intendono dedurre più velocemente il maggior valore imputato ad attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’art. 103 del TUIR, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall’art. 176, comma 2-ter, del TUIR (commi 8-ter e 8-quater dell’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, introdotti dall’articolo 1, comma 622, legge 30 dicembre 2021, n. 234);

L’art. 110 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, nonché di affrancare il saldo attivo della rivalutazione.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione nella dichiarazione Redditi 2021 è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, qualora sia stata versata un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili (comma 4 dell’art. 110 del decreto-legge n. 104 del 2020).

A decorrere dal predetto esercizio, la deduzione del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis del citato art. 110 alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’art. 103 del TUIR, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un cinquantesimo di detto importo (commi 8-ter e 8-quater dell’art. 110 del decreto-legge n. 104 del 2020, introdotti dall’art. 1, comma 622, legge 30 dicembre 2021, n. 234). In deroga alla predetta disposizione, è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall’art. 176, comma 2-ter, del TUIR, al netto dell’imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 dell’art. 110 del decreto-legge n. 104 del 2020.

I soggetti che hanno già provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell’articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020 hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l’applicazione della disciplina fiscale del citato art. 110, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l’utilizzo in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dell’importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini adottate con il predetto provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Nel rigo RQ100 va indicato:

  • in colonna 1, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti alle attività immateriali;
  • in colonna 2, l’imposta sostitutiva calcolata complessivamente sull’ammontare di colonna 1 applicando le aliquote del 12, del 14 e del 16 per cento agli importi compresi negli scaglioni previsti all’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR, e cioè con aliquota:
    • del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro;
    • del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
    • del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro;
  • in colonna 3 va indicata l’imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 dell’art. 110 del decreto-legge 104 del 2020;
  • in colonna 4, la differenza tra la colonna 2 e la colonna 3, pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva Il versamento dell’imposta sostitutiva va effettuato, utilizzando l’apposito codice tributo, in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima, da indicare in colonna 5, con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d’imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta successivo.

Quadro FC – Redditi dei soggetti controllati non residenti (CFC)

Sezione I – Dati identificativi del soggetto controllato non residente

Nel quadro FC sono state previste le nuove caselle “Monitoraggio” e OICR” per tenere conto delle disposizioni contenute nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 dicembre 2021;

Nella sezione devono essere indicati i dati identificativi del soggetto controllato non residente, nonché i dati relativi al controllo esercitato dal soggetto residente sulla CFC, nonché ulteriori informazioni riguardanti il soggetto estero.

Nelle istruzioni, evidenziato che citato Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 dicembre 2021 (punto 5.1, lettera j) ammette la possibilità di effettuare, in ciascun esercizio, i calcoli connessi alla tassazione effettiva estera e alla tassazione virtuale interna attribuendo rilevanza fiscale ai valori di bilancio della controllata estera secondo le disposizioni di cui all’art. 2, comma 2, del D.M. n. 429 del 2001. L’opzione alternativa di monitorare i valori fiscali di riferimento durante il periodo di possesso della partecipazione di controllo nella entità estera, con conseguente loro rilevanza anche in caso di tassazione per trasparenza, va effettuata barrando la casella denominata “Monitoraggio, che costituisce manifestazione di volontà, non modificabile (tale scelta può riguardare anche periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione del richiamato provvedimento del 27 dicembre 2021). In tal caso il contribuente compila la sezione II-C per indicare le perdite virtuali domestiche e il rigo FC37. (Vedi anche la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 27 dicembre 2021 – in particolare par. 7.- Determinazione, attribuzione e tassazione del reddito del soggetto estero controllato).

Il “monitoraggio” può decorrere dall’acquisizione del controllo dell’entità estera, indipendentemente dalla circostanza che siano o meno integrate le altre condizioni per l’applicazione del regime CFC, oppure anche in periodi d’imposta successivi.

La casella denominata OICRdeve essere barrata per gli organismi di investimento collettivo del risparmio non istituiti in Italia, fiscalmente non residenti, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del TUIR, che rientrano nell’ambito applicativo della disciplina CFC; in tal caso, i proventi conseguiti dall’OICR oggetto di imputazione ai fini della tassazione per trasparenza con aliquota del 26 per cento vanno riportati nel rigo FC37 e non vanno compilati i precedenti righi della sezione II-A del presente quadro.

 

QUADRO RU – Crediti di imposta concessi a favore delle imprese

 

Sezione IV – -Dati relativi ai crediti d’imposta per attività di Ricerca, Sviluppo e innovazione, formazione, investimenti in beni strumentali nel territorio dello stato

Modifiche al rigo RU130 e aggiunta del rigo RU140

Nella sezione IV, vanno compilati i righi RU130 e RU140 nei quali vanno indicati, rispettivamente, gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione e gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione ed entro il 30 giugno 2022 per i quali entro il 31 dicembre 2021 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento del prezzo di acquisto. In particolare, nei predetti righi vanno compilate:

  • le colonne 1, 2 e 3, in relazione al codice credito L3, per gli investimenti di cui al comma 1054. In particolare, nella colonna 1 va indicato il costo dei beni materiali, nella colonna 2 il costo dei beni immateriali e nella colonna 3 va riportato il costo degli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81;
  • la colonna 4, in relazione al codice credito 2L, per gli investimenti di cui al comma 1056;
  • la colonna 5, in relazione al codice credito 3L, per gli investimenti di cui al comma 1058.

I codici credito richiamati:

L3”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali di cui all’art. 1, comma 1054, legge n. 178/2020 (beni diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B alla legge n. 232/2016). Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo 6935”;

2L” per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 1056, legge n. 178/2020 (beni di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016). Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo 6936”;

3L” per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020 (beni di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016). Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo 6937”.

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 68/E del 30 novembre 2021 ha identificato i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta sostenuti dalla misura “Investimento 1: Transizione 4.0” – Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia (PNRR).

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

I commenti su questo articolo non dovranno contenere quesiti di natura tecnica.

Per richiedere la consulenza professionale, clicca sul banner.

Rate This Article:
No comments

leave a comment