
L’obbligo di copertura assicurativa dei
dipendenti pubblici che svolgono funzioni
tecniche rappresenta uno dei passaggi più delicati
dell’attuale assetto dei contratti pubblici, soprattutto dopo
l’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023.
Il problema non riguarda l’esistenza dell’obbligo in sé, ormai
chiaramente desumibile dal Codice e dai suoi allegati, ma
l’ambito oggettivo della copertura assicurativa e,
in particolare, i rapporti tra tale obbligo e il divieto
generale di assicurazione della responsabilità
amministrativo-contabile per danni arrecati all’erario,
sancito dall’art. 3, comma 59, della legge n.
244/2007.
Quest’ultima disposizione ha da sempre costituito un punto fermo
nell’interpretazione della magistratura contabile, in quanto
espressione del principio di responsabilità personale del
dipendente pubblico e del buon andamento
dell’azione amministrativa. In base a tale divieto, le
amministrazioni non possono stipulare polizze volte a manlevare
amministratori o dipendenti dalle conseguenze patrimoniali di danni
arrecati all’ente, pena la nullità del contratto e
l’insorgere di responsabilità erariali.
Su questo impianto si è innestata la disciplina del nuovo Codice
dei contratti pubblici, che ha scelto di valorizzare in modo
esplicito le professionalità
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