
È davvero sufficiente dimostrare che alcune voci di
costo non tornano per far dichiarare anomala un’offerta?
Oppure, per incidere sull’esito della gara, bisogna arrivare a
dimostrare che l’intera proposta è inattendibile?
E ancora: fino a che punto il giudice può entrare nel merito delle
valutazioni tecniche della stazione appaltante senza sostituirsi ad
essa?
Nei contenziosi in materia di appalti non è raro imbattersi
nella presunta illegittimità della verifica di
anomalia operata dalle amministrazioni, soprattutto quando
l’offerta aggiudicataria appare particolarmente competitiva e le
differenze tra le proposte economiche diventano significative. In
questi casi il confronto si sposta rapidamente su un piano tecnico,
dove entrano in gioco analisi dei costi, organizzazione delle
lavorazioni e sostenibilità dell’offerta.
Valutazioni che però non sono mai univoche. Non è un caso che
l’operatore economico escluso costruisca spesso una lettura
alternativa, supportata da perizie e simulazioni, con l’obiettivo
di dimostrare l’inattendibilità dell’offerta concorrente.
Come si fa quindi a stabilire davvero se un’offerta è anomala e,
soprattutto, sulla base di quali parametri?
A rispondere, ricordando che la
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