
La stazione appaltante deve sempre scomporre i criteri di
valutazione dell’offerta tecnica in sub-criteri e sub-punteggi? La
loro assenza determina automaticamente un eccesso di
discrezionalità della Commissione? E quali elementi devono essere
presenti nella lex specialis per rendere comunque legittimo e
controllabile il giudizio tecnico?
La questione è particolarmente rilevante nelle procedure
aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, dove il confine tra necessaria predeterminazione delle
regole e fisiologica discrezionalità tecnica della Commissione deve
essere calibrato con attenzione.
Sul tema interviene il TAR Veneto, Sezione I, con la
sentenza n. 1711
del 13 agosto 2026, che mette al centro non la
presenza formale di sub-criteri ma la determinatezza del criterio
principale. Il nuovo Codice non impone una scomposizione analitica
in ogni procedura, e ciò che rende controllabile il giudizio
tecnico è la capacità della legge di gara di far comprendere in
anticipo quali aspetti dell’offerta saranno valutati.
La vicenda, una concessione aggiudicata con l’offerta
economicamente più vantaggiosa
Il caso oggetto della
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