
Con il d.lgs. n. 36/2023 la
digitalizzazione delle procedure è diventata
regola generale. La piattaforma telematica non è più uno strumento
accessorio, ma il luogo stesso in cui si perfeziona la
partecipazione alla gara.
Una dimensione che si intreccia con principi fondamentali nella
partecipazione alle procedure pubbliche, quali il favor
partecipationis e il principio di
auto-responsabilità dell’operatore economico, coordinate
che convivono in un equilibrio delicato.
Un esempio concreto è rappresentato dal mancato invio
dell’offerta, nonostante l’operatore sia riuscito a caricarla nella
piattaforma telematica. Cosa accade se non riesce a finalizzarne
l’invio entro il termine? È sufficiente invocare un rallentamento
del sistema per ottenere una rimessione in termini? E fino a che
punto il favor partecipationis può prevalere sulla certezza della
scadenza?
A rispondere è il TAR Lazio, sez. Roma
III-quater, con la
sentenza 15 gennaio 2026, n. 827, ribadendo
che la rimessione in termini rappresenta
un’eccezione e non una clausola di salvaguardia
generalizzata.
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