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Ok al superbonus su palazzina con unico proprietario – ItaliaOggi.it – Italia Oggi

Agenzia entrate

Per le spese relative agli interventi di efficientamento e sismabonus, sostenute a partire dallo scorso 1° gennaio, la detrazione maggiorata del 110% spetta anche se gli interventi sono realizzati su un immobile composto da due a quattro unità abitative, interamente posseduto da un unico proprietario o da più comproprietari. Ai fini della verifica del limite del numero delle unità immobiliari, le pertinenze non devono essere considerate autonomamente, sebbene distintamente accatastate.

Così l’Agenzia delle entrate che, con due distinte risposte (461/2021 e 464/2021), ha fornito ulteriori chiarimenti sulla corretta applicazione del superbonus 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, con particolare riferimento agli edifici posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, di cui alla lett. a), comma 9 del citato art. 119.

La prima situazione (risposta n. 461/2021) riguarda un edificio composto da otto unità, di cui una abitazione A/2, due abitazioni A/3, due pertinenze C/6 e tre pertinenze C/2 per le quali il contribuente istante vorrebbe procedere con una donazione a favore delle due figlie (unità abitative A/2 e A/3) e della moglie (due pertinenze C/6 e due delle tre pertinenze C/2), costituendo un condominio, ai sensi dell’art. 1117 c.c., in modo tale da fruire sulle unità abitative della detrazione maggiorata del 110%.

L’istante ritiene che con riferimento agli edifici posseduti da un unico proprietario al fine di verificare il numero di unità che lo compongono si debba tenere conto delle unità pertinenziali, che si possa eseguire sia i lavori trainanti che trainati e che l’operazione di donazione non configuri alcuna condotta abusiva in relazione ai possibili vantaggi fiscali ottenibili.

Con la seconda situazione (risposta n. 464/2021), l’istante rappresenta di essere proprietario di un fabbricato composto da due unità abitative, accatastate A/7, e da tre unità pertinenziali, accatastate C/6, sulle quali intende eseguire interventi edilizi di efficientamento al fine di fruire della detrazione del 110% e ritiene che le unità pertinenziali non debbano essere considerate ai fini del numero necessario a configurare la situazione dell’unico proprietario di cui alla lett. a) del comma 9 dell’art. 119 ma che possano essere considerate ai fini della determinazione dei limiti di spesa (quindi soglie di spesa moltiplicate per tutte le unità, sia abitative che pertinenziali).

L’Agenzia delle entrate, come di consueto analizza le disposizioni citate, tenendo conto anche delle recenti modifiche intervenute in particolare con la legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021) e chiarisce, quale principio generale, che la detrazione maggiorata del 110% è fruibile per gli interventi effettuati in un edificio, di proprietà di un’unica persona, composto da più unità immobiliari accatastate separatamente, di cui alcune unità immobiliari residenziali, altre unità di categoria catastale C/6 e C/2, qualora tali ultime unità immobiliari siano pertinenziali alle unità residenziali.

Si evidenzia, infatti, che per effetto della lett. n), comma 66 dell’art. 1 della legge 178/2020, che ha modificato la lett. a), comma 9 dell’art. 119 del dl 34/2020, convertito con modifiche dalla legge 77/2020, il 110% è fruibile anche agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

L’agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici non in condominio, in quanto composti da due a quattro unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche, con particolare riferimento alle spese sostenute a decorrere dall’1/01/2021 e, ai fini della verifica del limite delle quattro unità immobiliari, si precisa che le pertinenze non devono essere considerate autonomamente, anche se distintamente accatastate (si veda la risposta all’interrogazione in commissione finanze n. 5-05839, ma anche quella più recente n. 5-06256 – ItaliaOggi, 8/7/2021).

Infine, l’Agenzia delle entrate precisa che, con riguardo alla determinazione dei limiti di spesa ammessi al 110%, occorre, al contrario, tener conto del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto includendo, quindi, anche le pertinenze e ritiene il quesito sulla verifica della condotta abusiva assorbita dalla risposta concernente la possibilità di fruire della detrazione maggiorata.

Source: italiaoggi.it

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