
L’omessa dichiarazione di una vicenda che riguarda un
amministratore è sufficiente per escludere l’impresa dalla gara? I
fatti contestati alla persona fisica possono essere automaticamente
trasferiti all’operatore economico? E quale peso assumono le misure
adottate dalla società dopo essere venuta a conoscenza
dell’accaduto?
Sono le questioni affrontate dal Consiglio di
Stato, con la sentenza 16
luglio 2026, n. 5818, che interviene su uno dei
passaggi più delicati della disciplina delle cause di esclusione
introdotta dal D.Lgs. n. 36/2023, nel quale gli obblighi
dichiarativi dell’impresa devono essere coordinati con la
tassatività del grave illecito professionale e con il
potere della stazione appaltante di valutare l’affidabilità del
concorrente.
La conclusione raggiunta dai giudici esclude che il silenzio
dell’operatore possa produrre, da solo, l’automatica estromissione
dalla procedura.
L’omissione dichiarativa conserva certamente un
proprio rilievo, ma deve essere esaminata insieme al fatto non
comunicato, alla sua riferibilità all’impresa,
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