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Oneri sicurezza e principio di immodificabilità: no alla rettifica postuma dell’offerta

Oneri sicurezza e principio di immodificabilità: no alla rettifica postuma dell’offerta

Può l’operatore economico correggere un errore materiale
nell’indicazione dei costi aziendali per la
sicurezza
dopo la presentazione dell’offerta?

E fino a che punto la Stazione appaltante può accettare
modifiche o “chiarimenti” in sede di verifica
dell’anomalia
, senza violare il principio di
immodificabilità?

A queste domande il TAR Sicilia ha risposto con
l’ordinanza
del 24 ottobre 2025, n. 347
, sospendendo in via
cautelare l’aggiudicazione di un appalto per lavori di
miglioramento sismico, a causa di una rettifica postuma dei costi
di sicurezza ritenuta inammissibile.

Oneri della sicurezza: inammissibile la modifica dei costi

La controversia trae origine dall’impugnazione
dell’aggiudicazione di una gara d’appalto da parte dell’impresa
seconda classificata, secondo cui l’OE vincitore aveva
modificato l’importo dei propri oneri di sicurezza
aziendale
in sede di giustificazioni, passando da
€105.529,66 a €10.552,96.

Secondo la ricorrente, tale variazione violava il principio di
immodificabilità dell’offerta economica e le
disposizioni degli artt. 108 e 110 del d.lgs.
36/2023
, che impongono di indicare separatamente i costi
della manodopera e della
…continua a leggere

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