
Di fronte a interventi edilizi apparentemente
“leggeri”, quanto conta davvero la loro destinazione d’uso
e, soprattutto, la loro permanenza nel tempo? E fino a che punto si
può invocare la precarietà per sottrarsi al regime del permesso di
costruire e alle conseguenze sanzionatorie previste dal Testo Unico
Edilizia?
Si tratta di questioni che tornano spesso, quando si parla di
prefabbricati, strutture metalliche, roulotte e case mobili.
Soluzioni percepite come “reversibili” e, proprio per questo,
ritenute – a torto – sottratte al regime ordinario dei titoli
abilitativi.
In realtà, a rilevare non sono la tecnica costruttiva, né la
maggiore o minore facilità di rimozione del manufatto: il vero
discrimine sta nell’uso concreto dell’opera e nella sua
collocazione nel tempo. Quando una struttura, anche
formalmente leggera, viene destinata stabilmente ad abitazione,
dotata di impianti, servizi e collegamenti funzionali, la pretesa
precarietà si dissolve e lascia spazio a una trasformazione del
territorio pienamente rilevante sul piano urbanistico.
A ribadirlo è il Consiglio di Stato con la
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