
Nel caso in cui un’Amministrazione accerti un abuso
edilizio, è corretto ritenere automaticamente responsabile
anche il direttore dei lavori che si è limitato a
dare attuazione a un progetto redatto da altri? Può la qualifica di
“responsabile dell’abuso”, richiamata dall’art. 31
del d.P.R. 380/2001, essere estesa indistintamente
a tutte le figure tecniche coinvolte nell’intervento?
Sono dubbi che incidono direttamente sull’esercizio della
professione tecnica, in particolare nei casi in cui progettazione
architettonica e direzione strutturale sono affidate a soggetti
diversi.
Su questo terreno è intervenuto il TAR Abruzzo, sez.
L’Aquila, con la
sentenza del 23 gennaio 2026, n. 42, che ha affrontato
in modo esplicito il tema della responsabilità del
direttore dei lavori strutturali in presenza di opere
ritenute abusive, offrendo una lettura dell’art. 31 del
Testo Unico Edilizia che merita attenzione anche
per le implicazioni sistematiche che ne derivano.
Abusi edilizi: il TAR sull’individuazione dei responsabili
Nel caso in esame, un’amministrazione comunale aveva ingiunto
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