
A poco più di un anno dall’introduzione della nuova disciplina
sul pantouflage per i componenti degli organi collegiali
delle pubbliche amministrazioni e delle autorità indipendenti,
arrivano i primi chiarimenti interpretativi del Consiglio di
Stato.
Con il parere del 22
giugno 2026, n. 1086 richiesto dall’Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC), Palazzo Spada ha infatti definito il
perimetro applicativo dell’art. 3, comma 3-bis, del D.L. n.
25/2025, convertito dalla Legge n.
69/2025, chiarendo sia quali soggetti siano interessati dal
nuovo divieto sia quali provvedimenti rientrino effettivamente
nella disciplina.
La disposizione, introdotta in sede di conversione del
decreto-legge, aveva immediatamente sollevato numerosi dubbi
interpretativi, tanto da indurre l’ANAC a rivolgersi al Consiglio
di Stato per ottenere indicazioni sulla sua applicazione.
Il parere offre oggi una lettura destinata a rappresentare il
punto di riferimento per amministrazioni e autorità indipendenti,
scegliendo un’interpretazione rigorosamente aderente al
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