
C’è un automatismo tra la condanna per un reato edilizio e
l’ordine di demolizione dell’opera, oppure tutto si gioca su come
l’abuso viene qualificato rispetto al titolo edilizio? Una parziale
difformità dal permesso di costruire basta davvero a far scattare
la demolizione in sede penale, o è una faccenda che resta tutta
nelle mani del Comune? E la contestazione di una violazione della
disciplina antisismica regge, da sola, l’abbattimento del manufatto
anche quando l’addebito riguarda soltanto un adempimento
procedurale dimenticato?
Chi si occupa di abusi e reati edilizi sa bene che la
qualificazione dell’intervento può incidere non soltanto sulla
responsabilità penale, ma anche sulla possibilità per il giudice di
ordinare la demolizione dell’opera. È proprio su questo confine che
separa i poteri dell’autorità giudiziaria da quelli
dell’amministrazione che interviene la Corte di Cassazione, Sezione
III penale, con la sentenza
n. 19256 del 27 maggio 2026, una pronuncia che
ricostruisce il rapporto tra l’art. 31 e l’art. 34 del d.P.R.
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