
La disponibilità giuridica dell’area non
esaurisce la propria funzione al momento della presentazione della
PAS, ma deve continuare a sussistere anche quando il proponente
intende avvalersi del titolo e realizzare l’impianto
fotovoltaico.
È questo il principio attorno al quale ruota la sentenza del
Consiglio di Stato del 25 agosto 2026, n. 6636,
relativa a una Procedura Abilitativa Semplificata
presentata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di
circa 700 kWp. La decisione affronta, nello stesso tempo, il
rapporto tra riesame della PAS e limiti temporali dell’autotutela,
distinguendo la rivalutazione dei vizi originari dalla verifica
della permanenza dei presupposti necessari per eseguire
l’intervento.
PAS fotovoltaico: la disponibilità dell’area deve permanere anche
quando si utilizza il titolo
Dopo la presentazione della PAS da parte di una società, il
Comune aveva successivamente vietato l’esecuzione dell’intervento,
contestando profili urbanistici e regolamentari, oltre ad alcune
carenze documentali.
A seguito di un primo contenzioso davanti al TAR Puglia e al
Consiglio di Stato, la
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