
Pergolato, pergotenda e
VEPA possono essere sempre realizzati senza alcun
titolo edilizio o permesso? Oppure la
qualificazione come
edilizia libera richiede verifiche più rigorose di
quanto si pensi?
Sono domande che non vanno prese alla leggera, soprattutto in
considerazione della quantità di contestazioni che riguardano le
cosiddette strutture leggere in edilizia.
Per rispondere correttamente è necessario inquadrare e
analizzare bene la normativa di riferimento. Il punto di partenza è
l’art. 6 del d.P.R. n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia). Ma
prima ancora di analizzare le lettere b-bis) e
b-ter) del comma 1, che disciplinano
rispettivamente VEPA e opere di protezione solare, occorre
soffermarsi su un passaggio spesso trascurato.
Il comma 1 si apre con una clausola chiara: gli interventi sono
eseguiti senza titolo abilitativo, fatte salve le prescrizioni
degli strumenti urbanistici comunali e nel
rispetto delle altre normative di settore. In
particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie, di
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