
La presenza di una pergotenda immediatamente al di sotto
delle finestre di un appartamento non determina
automaticamente il diritto del proprietario dell’unità sovrastante
a ottenerne la demolizione, perché la tutela possessoria non
dipende dalla sola prossimità dell’opera, né dalla semplice
rappresentazione di possibili disagi, ma richiede che sia
dimostrata un’effettiva e apprezzabile alterazione del
possesso dell’immobile.
È questo il passaggio centrale dell’ordinanza del Tribunale di Como
del 14 luglio 2026, R.G. n. 1277/2025, che ha respinto
il ricorso presentato dal proprietario di un appartamento contro la
condomina titolare dell’unità sottostante, nel cui giardino era
stata installata una struttura qualificata come pergola
bioclimatica o pergotenda.
Il provvedimento non afferma che una pergotenda collocata sotto
le finestre sia sempre compatibile con i diritti del proprietario
sovrastante, né esclude che un’opera di questo tipo possa
interferire con le vedute, con il decoro architettonico o con le
regole che disciplinano i rapporti condominiali. Il rigetto dipende
da una ragione più circoscritta:
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